T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 26-01-2011, n. 104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato è stato annullato in via di autotutela per motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 21nonies della legge n° 241 del 1990, il provvedimento tacito di assenso dell’Amministrazione sulla domanda di trasferimento della farmacia.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze:

– 1) il trasferimento di sede comporterebbe una grave penalizzazione per le esigenze di assistenza farmaceutica di una fetta della popolazione;

– 2) non è stata richesta ed accertata con regolare ispezione preventiva dell’ULSS ai sensi dell’art. 111 del TULLSS l’idoneità dei locali nei quali è stato richiesto il trasferimento.

Il ricorso è fondato.

Quanto alla motivazione sub 1) non si tratta di circostanza che attiene alla legittimità del provvedimento, ma all’opportunità. Parte ricorrente aveva infatti comunque evidenziato nella domanda di trsferimento ragioni di soddisfacimento delle esigenze dell’utenza.

L’Amministrazione non ha dimostrato l’illegittimità di tale valutazione e vorrebbe invece valutare diversamente le esigenze dell’utenza così come esse sono state considerate dal provvedimento tacito.

Quanto alla motivazione sub 2) l’Amministrazione rileva la mancata effettuazione dell’ispezione preliminare prevista dall’art. 9, ultimo comma, D.P.R. 21.8.1971 n. 1275. Tale ispezione sarebbe prodromica rispetto al decreto di autorizzazione.

Il collegio osserva invece quanto segue.

L’art. 111 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) prescrive che l’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono avere luogo se non dopo che sia stata eseguita un’ispezione al fine di accertare che i locali, gli arredi e le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire la piena garanzia di buon esercizio.

Gli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 disciplinano, d’altra parte, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, stabilendo in modo dettagliato la serie degli adempimenti cui l’interessato deve assolvere al fine del rilascio dell’autorizzazione.

Orbene, l’effettuazione dell’ispezione non è contemplata dalle norme in discorso come adempimento preliminare al rilascio dell’autorizzazione. L’art. 11 del D.P.R. n° 1275 del 1971 subordina il rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione da parte dell’interessato delle formalità previste, che sono poi quelle contemplate dall’art. 9. L’ultimo comma dello stesso art. 9 prevede che l’ispezione deve essere effettuata dopo che sia intervenuta l’accettazione dell’interessato e dopo che siano esauriti gli adempimenti di cui allo stesso art. 9.

Sulla base di ciò, deve, pertanto, concludersi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20.6.1989 n. 424) che, in base al combinato disposto degli articoli 111 del R.D. 27 luglio 1265, 20 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706 e 9, 10 e 11 del D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275, l’ispezione dei locali deve seguire, e non precedere, il rilascio dell’autorizzazione.

Ne consegue che tutto quanto concerne l’ispezione non può in alcun modo rifluire sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione.

Il ricorso deve dunque essere accolto.

La complessità del procedimento induce a compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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