Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-08-2012, n. 14462

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 settembre 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da S.A. contro la sentenza di primo grado che, in contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Roma e la Regione Lazio, aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta S. per l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento e la condanna dell’XX al pagamento dei relativi ratei.
2. La Corte territoriale, condividendo le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti officiati in giudizio – grave deficit visivo, spondiloartrosi, ipertensione arteriosa in stadio I OMS con compromissione totale della capacità lavorativa e con possibilità di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita – non contrastate efficacemente dalle osservazioni critiche dell’assistito, ha escluso la sussistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento rilevando, quanto alla condizione di parziale cecità, che per tale deficit visivo l’assicurata avrebbe potuto beneficiare della specifica provvidenza di cui alla L. n. 508 del 1988.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, S. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’XX ha resistito con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
4. Con due motivi di ricorso, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale motivato il rigetto delle critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio, per non aver motivato sull’attività istruttoria medico-legale omettendo ogni esplicito rinvio alla relazione del consulente d’ufficio ed assume che, pur volendo ravvisare un’adesione implicita alle conclusioni del c.t.u., la sentenza impugnata sarebbe comunque erroneamente motivata per non aver il consulente medico-legale proceduto alla valutazione delle malattie singolarmente e complessivamente ed, infine, per aver ritenuto ininfluente la cecità parziale ai fini del beneficio richiesto.
5. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’XX, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., per la mancata formulazione del quesito di diritto, posto che la doglianza per violazione di legge si informa alla prescrizione dettata dal codice di rito, e applicabile ratione temporis, risultando i quesiti formulati in forma di "principi di diritto" che la Corte dovrebbe affermare.
6. E’ invece, fondata, l’eccezione di inammissibilità con riferimento alla doglianza per vizio di motivazione, giacchè non risulta formulato il momento di sintesi.
7. Invero, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009), applicabile ratione temporis, deve ritenersi assolto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).
8. Tanto premesso, va comunque rilevato che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.
9. Inoltre, alla stregua del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. 12521/2009 e numerose altre successive conformi), "le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro costante inerenza al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità".
10. Nella specie, la statuizione della Corte territoriale, con motivazione immune da censure e da vizi logici, si informa ai principi enunciati e il ricorso va, pertanto, rigettato.
11. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.
in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass, 4165/2004; S.U. 3814/2005).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012

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