Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 17 febbraio 2011 il Giudice di pace di Prato condannava D.V.B.A., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis alla pena di Euro 3500,00 si ammenda. Motivava il giudice territoriale che l’imputato era stato controllato dagli organi di polizia sul territorio dello Stato senza essere in possesso di documenti validi per il soggiorno in Italia e che tanto integrava il reato contestato.

2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione il Procuratore della repubblica di Firenze denunciandone l’illegittimità per violazione di legge in particolare deducendo: la norma incriminatrice ed il soggiorno clandestino con essa sanzionato vanno posti in relazione alla direttiva europea 115/2008 e della legge nazionale ad essa collegata (L. n. 129 del 2011 di conv. D.L. n. 89 del 2011) comunque applicabile al caso in esame; tale disciplina privilegia (art. 12, comma 4) la ipotesi della espulsione con accompagnamento alla frontiera ed in caso di impraticabilità di essa, la possibilità per l’interessato di chiedere al prefetto la concessione di un periodo di tempo entro il quale partire volontariamente; tanto confligge con la sanzione penale applicabile in via prioritaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis; di qui l’esigenza di sollevare questione pregiudiziale alla CEDU; sotto altro profilo deve evidenziarsi che nessun accertamento personalizzato risulta eseguito al fine di accertare la situazione complessiva dell’imputato e cioè le ragioni del suo trovarsi in Italia, il tempo dell’ingresso, quello di permanenza, la sussistenza di rapporti familiari; la direttiva citata impone, viceversa l’accertamento caso per caso della situazione del soggetto da espellere e nella fattispecie la condanna penale consente la convertibilità della pena pecuniaria con l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva; deve infine rilevarsi che il giudicante non ha accertato se tra l’accertamento della ritenuta clandestinità e la pronuncia della condanna sia o meno intervenuta l’espulsione dell’interessato; di qui la violazione della disposizione di cui all’art. 10-bis comma 5, cit. D.Lgs.; di qui la richiesta di disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con la direttiva europea, ovvero di formulazione di pregiudiziale europea, ovvero ancora di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è infondato.

Per quel che attiene alla compatibilità con la normativa sovranazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115 del 2008, si è di recente registrato l’intervento risolutivo della Corte di giustizia con la decisione del 6 dicembre 2012 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di M.S..

Ed è appena il caso di ricordate che già questa Corte aveva statuito che "la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10- bis cit. D.Lgs., che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la cd. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato" – Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011 (dep. 13/1/2012), Gueye, Rv. 251671. Tanto premesso, nessuna delle conclusioni del ricorso proposto dal P.M. nell’interesse della legge può trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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