Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 18-06-2013, n. 26458

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 novembre 2010 il Giudice di pace di Prato ha condannato T.A. alla pena di Euro 3.500,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, introdotto dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 16, lett. a) (essersi illegalmente introdotto nel territorio dello Stato Italiano ed essersi ivi illegalmente trattenuto).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’appello di Firenze, che ha dedotto:

1) – erronea applicazione della legge penale, per non avere il giudice esaminato l’incidenza sulla sussistenza del reato contestato all’imputato della direttiva Europea n. 115/2008 e della L. n. 129 del 2011, che, in applicazione di detta direttiva, aveva modificato profondamente le modalità di espulsione dello straniero extracomunitario illegalmente presente sul territorio nazionale, così come in precedenza previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, si che occorreva accertare se la previsione di una pena pecuniaria a carico dello straniero extracomunitario illegalmente presente in Italia fosse compatibile con la procedura di rimpatrio fissata dalla direttiva Europea anzidetta, procedura di rimpatrio che doveva essere adottata caso per caso e che non poteva basarsi sul mero rilievo dell’irregolarità del soggiorno dello straniero, dovendosi accertare le ragioni del suo ingresso in Italia, il tempo della sua permanenza nello Stato, l’eventuale sussistenza di rapporti familiari con stranieri già residenti in Italia; d’altra parte la sanzione irrogata all’imputato, seppure costituita da una pena pecuniaria, era pur sempre convertibile in espulsione anche in sede esecutiva, si che, anche per tale via, si giungerebbe ad un aggiramento dei principi fissati nella direttiva n. 115 del 2008, che richiedeva viceversa un esame caso per caso della situazione del cittadino extracomunitario da espellere;

2) – violazione della legge penale, per avere la sentenza impugnata omesso di accertare se nel periodo intercorso fra il 14 agosto 2009 ed il 25 febbraio 2010i quest’ultimo fosse stato o meno espulso, si che era da ritenere violata, sul punto, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, comma 5.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.G. di Firenze è infondato.

2.Va invero rilevato che la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis ha di recente superato il vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 250 del 2010, ha stabilito che essa non punisce una condizione personale e sociale e cioè quella dello straniero clandestino o, più propriamente, irregolare, si da non criminalizzare un modo di essere della persona, ma uno specifico comportamento, consistito nel fare ingresso e nel trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. La norma ha pertanto avuto ad oggetto, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali), ovvero una condotta a carattere permanente di natura omissiva (il non lasciare il territorio nazionale), si che la condizione di "clandestinità" è una condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto; e la rilevanza penale di tale condotta si correla alla lesione del bene giuridico, individuabile nell’interesse dello Stato a controllare e gestire i flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo.

3.E’ poi noto che la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis è stata altresì recentemente ritenuta pienamente compatibile con la normativa sovranazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115 del 2008, come statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea di Lussemburgo con la decisione del 6 dicembre 2012, emessa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Md Sagor.

4. Invero la fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva Europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva in esame, di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par, 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato (cfr., in termini, Cass. Sez.1, n. 951 del 22/11/2011 (dep. 13/1/2012), Gueye, Rv. 251671).

5.L’unico possibile contrasto con la normativa sovranazionale sopra riferita potrebbe essere costituito dall’eventuale adozione, da parte del giudice, della misura di espulsione non preceduta e sostenuta da un esame in concreto del caso e quindi senza l’apprezzamento, nel caso concreto, della sussistenza di una di quelle condizioni che possano giustificare la deroga alla regola della priorità della procedura di allontanamento volontario.

Tuttavia nel caso in esame detto contrasto non è ravvisabile, avendo esplicitamente la sentenza impugnata escluso la possibilità di far luogo all’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato, per essere rimasto il medesimo irreperibile.

6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *