Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 639 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. A.L.M. ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n.3152/2007, non più appellabile, con cui la Corte di Cassazione ha liquidato all’attuale ricorrente, in quel giudizio antistatario, a titolo di spese per il giudizio di merito euro 804,00, e per il giudizio di legittimità euro 670,00.oltre alle spese generali ed accessori di legge.

L’interessato, premesso di aver notificato in data 22/10/2009 atto di diffida senza che sia stata data esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza qui si discute, con il ricorso all’esame chiede che questo Consiglio di Stato adotti le misure idonee ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, provvedendo sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia con atto di mera forma chiedendo il rigetto del ricorso.

Insieme all’atto di costituzione in giudizio, il Ministero ha trasmesso una nota datata 1 aprile 2010 con la quale ha informato dell’indisponibilità di fondi in bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal giudicato per cui è causa.

Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato.

Ed invero, il giudicato che discende dalla sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe comporta l’obbligo per l’Amministrazione della Giustizia,salvo quanto già eventualmente corrisposto, di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto statuito nella predetta sentenza, a nulla potendo rilevare in contrario la nota anzidetta che attiene ad aspetti che investono i rapporti interni con il Ministero dell’Economia e della Finanze su cui ricade l’onere di alimentare i fondi per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi, come quello in esame, per equa ripartizione.

A tale obbligo di osservare il giudicato, nonostante il notevole tempo trascorso dall’atto di diffida e messa in mora, l’Amministrazione si è finora sottratta.

Risultando altresì osservate le formalità per la corretta instaurazione del rapporto processuale, il gravame per l’ottemperanza va accolto e va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti anzidetti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato il Direttore generale dell’Ufficio X Direzione Centrale dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle finanze ovvero suo delegato, Commissario ad acta, perché provveda, con facoltà di subdelega, a dare esecuzione al giudicato in questione.

Le spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna al Ministero della Giustizia il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione per dare completa esecuzione alla sentenza in epigrafe e, nell’eventualità di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione,perché provveda in via sostitutiva.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 oltre ad accessori di legge e il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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