Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-08-2012, n. 14455

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui era stata riconosciuta a T. A. l’indennità di accompagnamento dal primo gennaio 2004 e non dalla data della domanda amministrativa del 18 luglio 2000. La Corte fondava il suo giudizio sulla sentenza di primo grado, osservando che le osservazioni critiche mosse dagli eredi appellanti erano generiche, riproponevano questioni già vagliate in sede peritale e non erano supportate da nuovi probanti elementi obiettivi.

Avverso detta sentenza gli eredi della T. ricorrono con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Manifestamente infondato è il primo motivo, con cui si denunzia difetto di motivazione e violazione delle L. n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988, sostenendo che quando si sposta la decorrenza della prestazione rispetto alla data della domanda è necessaria un’accurata indagine. Nella specie sarebbe stato sottovalutata la poliartrosi da cui la dante causa era affetta.

Ed infatti il CTU ha ampiamente motivato sulla decorrenza dello stato invalidante, di talchè le critiche mosse in questa sede di sostanziano in mero dissenso diagnostico.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si lamenta che non sia stata valutata correttamente la incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Non ci sono infatti motivi per ritenere che l’ausiliare abbia considerato una nozione ristretta di tale incapacità, avendo esaurientemente precisato che dal gennaio 2004 vi era incapacità di deambulare in soggetto obeso e non si spiega da quali affezioni l’interessata era affetta tali da integrare gli elementi costitutivi per il diritto all’indennità di accompagnamento prima di detta data.

Il terzo motivo, con cui si lamenta che la sentenza impugnata non abbia risposto al motivo d’appello avverso la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, è parimenti infondato perchè nella specie non è stato chiesto il riconoscimento dello stato invalidante con effetti di giudicato, ma solo la condanna alla erogazione della prestazione, pretesa nei cui confronti il legittimato passivo, per le domande presentate, come nella specie, dopo il 1998, è unicamente l’Inps.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulle per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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