Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-08-2012, n. 14454

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Svolgimento del processo

che con sentenza del 17 magio 2007 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Cosenza, di accoglimento della domanda proposta da C.P. nei confronti dell’Inps ed avente ad oggetto un assegno di invalidità;

che, in particolare, la forte ravvisava il requisito sanitario, sulla base della consulenza tecnica disposta d’ufficio in primo grado, nella bronchite cronica enfisemigena, nella sindrome ansiosa depressiva di grado medio e nell’epatite virale con evoluzione cirrogena;

che la Corte osservava come l’appellante si fosse soffermato sulla bronchite cronica, trascurando le altre malattie, che contro questa sentenza ricorre per cassazione l’Inps mentre il C. controricorre;

che il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 per omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità della valutazione del requisito sanitario, basata dai giudici di merito sui criteri posti dalla legge per l’invalidità civile e non, come avrebbe dovuto essere, su quelli indicati dalla legge cit. anche con riferimento all’occupazione dell’assicurato;

che col secondo motivo la stessa censura è ripetuta sotto il profilo della violazione della legge cit., invece che per omissione di pronuncia, e col terzo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione;

che i tre connessi motivi sono privi di fondamento giacchè il ricorrente contrappone due criteri normativi di valutazione delle infermità lamentate dall’assicurato ed effettivamente riscontrate, nella loro gravità, dal consulente tecnico, ma non dice quale sarebbe stata, con riferimento al caso concreto, la diversità dei risultati dei due diversi criteri;

che pertanto la doglianza è generica ossia non osservante dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4;

che per di più il ricorrente non censura la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui i motivi d’appello riguardarono soltanto una delle diverse malattie accertate, apparendo così tanto più pretestuosi gli attuali motivi di ricorso;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cinquanta/00 Euro, più Euro tremila/00 per onorario, nonchè accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Dodaro Francesco.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012
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