Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 13-06-2013, n. 25938

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 7/6/2010, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a carico di A.A., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per non avere versato, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’i.v.a.

dovuta per gli anni 2005 e 2006, la pena di anni 1 di reclusione.

L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione eccependo la immotivata mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio questo invocato dal difensore del prevenuto.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con l’unico motivo di annullamento l’ A. eccepisce la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), a cagione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Sul punto, il ricorrente assume che il suo difensore, all’esito dell’udienza del 7/6/2010, avrebbe rivolto al giudice di merito la richiesta di applicazione del beneficio predetto, per quanto di tale richiesta non sia neppure fatta menzione nel verbale di udienza.

Di contro nella impugnata pronuncia si legge che il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha aderito, ex art. 444 c.p.p. e ss., alla proposta di pena indicata nel decreto di citazione del p.m., in cui era previsto che la pena da applicare fosse non subordinata alla sospensione condizionale.

Peraltro, lo stesso A. riconosce in ricorso che non vi è stata nessuna verbalizzazione di diverse richieste formulate dalla difesa; sicchè non vi è prova di simili, singolari prospettazioni fornite dallo stesso imputato.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ A. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., va, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.500,00.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013
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