Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-08-2012, n. 14450

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Cosenza rigettava sia l’opposizione proposte da R. F., titolare della ditta XXX, avverso l’ordinanza ingiunzione avente ad oggetto la sanzione amministrativa irrogata dalla locale sede dell’Inps; sia l’opposizione spiegata dal medesimo R., e dalla XXX di XXX srl cui era stata conferita la ditta individuale, avverso la cartella di pagamento per Euro 8.117,29 concernente contributi Inps; sia l’opposizione spiegata ancora dai suddetti avverso la cartella notificata dall’Inail per Euro 2.917,27. Tutte dette omissioni contributive, concernevano il periodo dall’agosto 1994 al dicembre 1998.
Su appello sia della XXX XXX srl, sia degli eredi di R. F., deceduto nelle more, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 25 maggio 2010, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento notificata dall’Inail che revocava, confermava invece la sentenza di primo grado di rigetto della opposizione proposta avverso la ordinanza ingiunzione ed avverso la cartella di pagamento notificata dall’Inps. La Corte territoriale – confermata la legittimità della cartella in relazione sia alla omessa registrazione dei dipendenti G.F. e G.P., sia alla omessa registrazione del dipendente G.G., ed anche alla tardiva registrazione dei dipendenti D.F. e D. L.S. – esaminava le ulteriori violazioni contestate nel verbale ispettivo e cioè che la ditta, per il periodo da agosto 1994/dicembre 1995 e dicembre 1998 aveva erogato ai dipendenti retribuzioni inferiori al minimale contributivo di cui alla L. n. 389 del 1989, art. 1 con conseguente perdita del beneficio dello sgravio contributivo di cui alla L. n. 151 del 1993. La Corte osservava che l’ispettore M., sentito come teste in primo grado, aveva precisato che, avendo aderito la ditta all’accordo di riallineamento il 24 gennaio 1996, la verifica era stata limitata al periodo anteriore a tale data; in questo periodo anteriore era stata verificata la erogazione di retribuzioni inferiori al minimale ed erano state quindi chieste le differenze tra i contributi dovuti secondo il minimale e quelli versati, pur senza applicare sanzioni.
Il medesimo ispettore aveva anche precisato di avere escluso la fiscalizzazione degli oneri sociali che era stata applicata per alcuni lavoratori. Sulla base di queste dichiarazioni, la Corte territoriale rigettava la tesi degli opponenti, i quali sostenevano la retroattività dell’accordo di riallineamento stipulato nel 1996.
Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con cinque motivi.
L’Inps ha depositato procura, mentre l’Inail è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si lamenta che La Corte territoriale non abbia motivato sulla specifica censura proposta con l’atto di appello avverso la violazione operata dal giudice di primo grado, che aveva ammesso prove testimoniali e documentali dall’INPS era ormai decaduto.
L’inammissibilità discende dal fatto che non sono precisate quali prove il Tribunale avrebbe erroneamente ammesso nonostante la decadenza, così non consentendo alla Corte di verificare se davvero fosse stato dedotto un valido motivo d’appello sul punto, a cui la Corte territoriale aveva l’obbligo di rispondere.
2. Con il secondo motivo, denunziando violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3 convertito in L. n. 608 del 1996, della L. n. 151 del 1993, art. 4 parte ricorrente si duole che sia stata applicata la regola del minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989 convertito in L. n. 389 del 1989, sia per il periodo successivo, sia per il periodo anteriore all’accordo di riallineamento contributivo.
3. Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione sulla medesima questione.
Questi due motivi sono parzialmente fondati.
4. E’ noto che la retribuzione su cui commisurare la contribuzione è quella di cui al "minimale"di cui alla citata L. n. 389 del 1989, art. 1 ossia, quale che sia la retribuzione dovuta o corrisposta al lavoratore in forza del rapporto di lavoro, la contribuzione deve essere necessariamente commisurata alla retribuzione determinata dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre il rispetto della regola del "minimale" condizionava il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, lo prevedeva espressamente la citata L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, lett. c). Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva, in sostanza l’emersione del "sommerso", si introdusse una deroga rispetto ad entrambi detti obblighi, ad opera della L. n. 608 del 1996, art. 5 di conversione del D.L. n. 510 del 1996, deroga che riguardava esclusivamente le imprese operanti nei territori meridionali di cui alla L. n. 64 del 1986, art. 1 (La suddetta L. n. 608 del 1996 è stata successivamente più volte modificata dalla L. n. 196 del 1997, art. 23 dalla L. n. 448 del 1998, art. 75 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 20).
Ed infatti, quanto alla prima regola, la L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 4 ha previsto che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali non fosse più quella sopra indicata, retribuzione non inferiore a quella prevista dai CCNL stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma quella, inferiore, fissata dai contratti di riallineamento retributivo.
Quanto alla seconda regola, si consente ( comma 1 dell’art. 5 ) la fruizione della fiscalizzazione degli oneri sociali anche quando la contribuzione sia inferiore al minimale, ma sia parametrata alla retribuzione fissata dagli accordi di riallineamento.
Entrambe le deroghe sono condizionate al fatto che le imprese abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo. Ci deve quindi essere, in primo luogo, un accordo provinciale da parte delle OO.SS. in cui si prevedano (comma 1) "in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.". Detti contratti quindi fissano retribuzioni inferiori al minimale, determinando forme e termini in cui queste, gradualmente, dovranno conformarsi al minimale.
Occorre poi che le singole aziende aspiranti al beneficio, recepiscano gli accordi aziendali di recepimento ( cfr. Cass. n. 16155 del 18/08/2004 e n. 5719 del 10/03/2011).
4.1. E’ pacifico che la società ricorrente stipulò l’accordo di recepimento il 24 gennaio 1996.
La omissione contestata si riferisce al periodo da agosto 1994, ma non è chiaro se termini a dicembre 1998, ovvero termini a dicembre 1995 e se sia stata poi rilevata una ulteriore omissione a dicembre 1998. E’ evidente che a partire dal 24 dicembre 1996 la società avrebbe potuto versare la contribuzione non già sulla base della retribuzione di cui al "minimale", ma su quella inferiore stabilita nell’accordo provinciale di riallineamento espressamente recepita, lo indica chiaramente il comma 4 della L. n. 608 del 1996, art. 5 cit..
Inoltre, per il periodo successivo all’accordo di riallineamento competeva anche la fiscalizzazione degli oneri sociali, come chiaramente indicato dalla L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 3.
Sembra invero, da quanto riferito dall’ispettore M. come riportato in sentenza, che per il periodo successivo all’accordo non sia stata addebitata alcuna omissione contributiva, essendo stata appunto ritenuta sufficiente la contribuzione versata sulla base dell’accordo di riallineamento. Il medesimo ispettore ha dichiarato altresì che per il medesimo periodo non era stata riconosciuta la fiscalizzazione, il che però è errato perchè al recepimento dell’accordo di riallineamento consegue automaticamente, come sopra rilevato, anche il diritto alla fiscalizzazione.
4.2. Quanto al periodo anteriore al 24 gennaio 1996, data di recepimento dell’accordo di riallineamento, è fondata la tesi della società ricorrente, che sostiene che entrambi i benefici – ossia contribuzione inferiore al minimale dovendo essere parametrata alla retribuzione fissata dagli accordi di riallineamento, nonchè il beneficio della fiscalizzazione competono anche per i periodi anteriori all’accordo di recepimento, ossia anche prima del 24 gennaio 1996.
Lo fa palese il tenore del comma 3 del più volte citato art. 5 della L. n. 608 del 1996 che recita:
…L’applicazione nel tempo dell’accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l’apposito verbale aziendale di recepimento.
L’accordo di recepimento dell’accordo di riallineamento estende quindi i suoi effetti, ed i conseguenti benefici anche per i periodi anteriori all’accordo medesimo, ovviamente a condizione che il datore di lavoro interessato versi la contribuzione, per tutto il periodo di riferimento, sulla retribuzione prevista dall’accordo di riallineamento.
Nella specie la omissione contributiva contestata decorre, come detto, da agosto 1994.
Ebbene, ad agosto 1994 la L. n. 608 del 1996 non era ancora in vigore.
Vi è però da considerare che era stato emanato il D.L. 4 agosto 1995, n. 326 il quale non venne convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 608 del 1996, art. 1 il quale ha finalmente convertito l’ultimo dei numerosi decreti legge susseguitisi nel tempo, ossia il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.
Ne consegue che per il periodo decorrente dall’entrata in vigore del citato D.L. n. 326 del 1995 parte ricorrente aveva diritto al versamento della minore contribuzione determinata dall’accordo di riallineamento retributivo, nonchè alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
5. Ne consegue che il secondo e terzo motivo di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata sul punto con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Reggio Calabria, la quale si atterrà al principio di diritto per cui "Le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati alla L. n. 64 del 1986, art. 1 che recepiscano gli accordi di riallineamento retributivo secondo le regole poste dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5 convertito in L. n. 608 del 1996, versano la contribuzione sulla base della retribuzione fissata dagli accordi di riallineamento e beneficiano della fiscalizzazione degli oneri sociali. Detti benefici operano anche per il periodo precedente al recepimento, da parte dell’impresa interessata, degli accordi provinciali di riallineamento retributivo e sono applicabili, ratione temporis, a partire dall’entrata in vigore del D.L. 4 agosto 1995, n. 326 i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 608 del 1996".
Restano assorbiti il quarto e quinto motivo che attengono alla misura delle sanzioni.
Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo;
dichiara assorbiti il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012
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