Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 13-06-2013, n. 25937

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 7/5/2012, ha convalidato il decreto del Questore di Vicenza, del 27/4/2012, con cui è stato imposto a P.C. il divieto di accedere a manifestazioni sportive, L. n. 401 del 1989, ex art. 6, nonchè l’obbligo di presentazione alla Questura di Verona in occasione degli incontri di calcio che vedono impegnata la squadra dell’Hellas Verona FC. La difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, per mancato rispetto da parte del Gip del termine entro il quale rendere il provvedimento di convalida;

– difetto di motivazione della ordinanza di convalida e del provvedimento questorile in relazione al principio di gradualità della sanzione;

– difetto di motivazione in relazione alla necessità di disporre anche l’obbligo di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, oltre al divieto di cui all’art. 6, comma 1;

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La argomentazione motivazionale, adottata dal gip, è da ritenere logica e corretta.

In ordine alla eccepita violazione del termine entro il quale deve intervenire la convalida del provvedimento questorile, rilevasi che:

– il p.m., che ritenga di chiedere al gip la convalida della misura entro 48 ore dalla notifica del provvedimento, è tenuto a trasmettere gli atti a quest’ultimo, che, a sua volta, è tenuto a provvedere nelle 48 ore successive, tenendo conto delle eventuali memorie o deduzioni presentate dal destinatario del provvedimento restrittivo, personalmente o a mezzo difensore.

Il termine di 48 ore che il p.m. ha per chiedere la convalida della misura decorre non già dalla comunicazione fattagli dal Questore, bensì dalla notifica del provvedimento all’interessato, così che quest’ultimo è posto a conoscenza che entro 48 ore dalla notifica dell’atto la documentazione rilevante, trasmessa dal Questore al p.m., sarà da questi trasmessa al gip in caso di richiesta di convalida e potrà essere consultata per esercitare il diritto di difesa, mediante produzione di memorie, L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 2 bis.

Ciò che rileva non è la eventuale inosservanza, per sforamento, del termine di 48 ore assegnato al p.m. per la richiesta di convalida, bensì quello complessivo di 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, o quello di 48 ore previsto per il gip per la convalida (Cass. 6/7/2007, n. 35515).

Nella specie il provvedimento è stato notificato il 3/5/2012, alle ore 16,40, e la convalida da parte del gip è intervenuta il 7/5/2012, alle ore 11,55, per cui non risultano trascorse più di 96 ore.

Gli ulteriori motivi di annullamento sono del pari infondati, atteso che sia sui presupposti della misura, che sulla durata dell’obbligo sussiste idonea argomentazione giustificativa nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013

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