Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 13-06-2013, n. 25935

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, su concorde richiesta delle parti, con sentenza del 5/10/2011, ha applicato a P.M., imputato del reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo di Euro 12.210,00, la pena di giorni 10 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con concessione del beneficio ex art. 163 c.p., convertita la pena detentiva in Euro 2.500,00 di multa.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, eccependo violazione dell’art. 23 c.p. in quanto la sanzione applicata è al di sotto del minimo edittale ex lege previsto; nonchè l’illegittima entità della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, in quanto il Tribunale ha applicato il disposto di cui all’art. 135 c.p., come modificato dalla L. n. 94 del 2009, che ha elevato il ragguaglio da Euro 38,00 a Euro 250,00. Per giorno, ad una fattispecie commessa prima della sua entrata in vigore, ciò che avrebbe imposto il riferimento alla norma più favorevole, ex art. 2 c.p., comma 4.

11 Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come dedotto nel motivo di annullamento, formulato in impugnazione, l’art. 23 c.p. stabilisce che in nessun caso la durata della reclusione può essere inferiore a giorni 15. Per costante orientamento giurisprudenziale detto limite non è derogabile, nè in caso di concessione di circostanze attenuanti, nè di ricorso a riti alternativi (ex multis Cass. 27/1/2010, n. 5973).

Del pari, meritevole di accoglimento è da ritenere la seconda censura, relativa al parametro di conversione della pena detentiva in pecuniaria, dovendosi applicare quello più favorevole, antecedente alla L. n. 94 del 2009.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013
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