Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 13-06-2013, n. 25910

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’8/10/2009, dichiarava C.V. responsabile del reato di cui all’art. 81 c.p. cpv, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2, perchè, con violenza e minaccia consistete nel mostrare a G.R. una pistola, un taglierino e un coltello, costringeva la stessa a subire atti sessuali e ad autopenetrarsi con il manico di una racchetta da tennis, e lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della p.o..

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 15/12/2011, in parziale riforma del decisum di prime cure, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta all’imputato ad anni 5 di reclusione, esclusa l’ipotesi contestata della autopenetrazione col manico della racchetta da tennis, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del C., con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2, per manifesta illogicità, nonchè vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della p.o., rilevando il vuoto argomentativo in punto di mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di potere dimostrare, attraverso una precisa acquisizione documentale (certificazione medica rilasciata nella immediatezza dei fatti attestante la mancanza di lacerazioni degli organi genitali), allegata all’atto di impugnazione, la inattendibilità della presunta vittima dell’abuso: il giudice del gravame, immotivatamente, ha ritenuto di risolvere il problema espungendo dalla imputazione la circostanza dell’autoerotismo;

– vizio di motivazione in relazione alla attendibilità della donna circa la mancanza di consenso al rapporto sessuale denunciato: è illogico ritenere che la G. abbia accettato di essere condotta nel deposito, ove in precedenza l’imputato aveva cercato di baciarla, senza considerare che la stessa fosse accondiscendente alla volontà del prevenuto; ciò, peraltro, risulterebbe acclarato dal comportamento successivamente adottato dalla donna, la quale ebbe modo, durante il ritorno a casa, di chiamare tramite cellulare la madre, senza fare accenno a quanto accaduto, e di scendere dall’autovettura senza tentare di allontanarsi, elementi questi che configgono con l’assunta violenza sessuale appena subita;

– omessa motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La doppia conforme, in punto di sussistenza del reato in contestazione e della ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, permette di ritenere in conferenti le censure mosse con i motivi di annullamento.

La difesa del C. contesta la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la certificazione medica, rilasciata alla G. nella immediatezza dei fatti, che avrebbe permesso di escludere l’episodio di autoerotismo, a cui la donna sarebbe stata costretta a sottoporsi, non essendo stata accertata dai sanitari alcuna traccia di lacerazione degli organi genitali.

Ciò avrebbe, sicuramente, inciso sul giudizio di credibilità attribuito dal giudice alla presunta vittima.

Di poi, la difesa censura la motivazione fornita dal Tribunale e dalla Corte territoriale in punto di esclusione del consenso della donna al rapporto sessuale, visto che le modalità con cui si è svolta la vicenda, in riferimento ai tempi e al luogo di realizzazione di essa, nonchè ai successivi sviluppi, fanno propendere per la completa adesione della G. alla volontà dell’imputato.

Orbene, il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata, da leggere in uno con la decisione di prime cure, rivela che i giudici di merito sono pervenuti a ritenere fondata la tesi accusatoria a seguito di una puntuale analisi valutativa delle emergenze istruttorie, che li ha indotti a ritenere credibile il narrato offerto dalla G., perchè supportato da riscontri estrinseci, confermanti, sostanzialmente, la versione dei fatti dalla stessa fornita.

Ad avviso dei decidenti la p.o. appare sincera, visto che, peraltro, non ha esitato a riferire di essere stata già destinataria di approcci sessuali da parte del C., il quale in passato aveva tentato di baciarla, in tal modo mostrando tutta la propria ingenuità nell’avere accettato di incontrarlo ancora: se avesse inteso accusarlo falsamente sarebbe stata certamente attenta a non rivelare tale particolare che, ovviamente, l’avrebbe esposta a critiche, quantomeno di superficialità, per avere continuato a frequentare un uomo che le aveva chiaramente dimostrato di non volere essere solo suo amico; per avere accettato di uscire di notte con lui, accompagnandolo in un deposito, a lei conosciuto, e dove sarebbe stata di certo esposta a rischi di aggressione.

Peraltro, i particolari relativi alle modalità di svolgimento della violenza, l’uso della pistola e del coltello, oltre alla presenza del taglierino e della racchetta da tennis, hanno ricevuto piena conferma dal sopralluogo effettuato in detto deposito; ivi, infatti, venivano rinvenuti una scatola destinato a contenere un’arma del tipo di quella indicata dalla vittima (che la G. aveva riferito in sede di denunzia che il C. aveva portato via con sè quando andarono via dal deposito), il coltello, il taglierino e la racchetta da tennis.

In dipendenza delle superiori considerazioni il giudicante ha ritenuto la G. sincera ed affidabile, rilevando, peraltro, che non si palesano incertezze nel racconto, narrato con una profonda sofferenza; la stessa G. ha precisato di non essersi autopenetrata con la predetta racchetta da tennis, ma di avere strofinato tale attrezzo con i propri genitali, per ottemperare alla volontà del prevenuto.

Osservasi che per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con quelle poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell’ambito di una normale dialettica tra le differenti tesi processuali (ex multis Cass. 2/12/2004, n. 46954), o che possa avere probabile incidenza solo su elementi marginali alla concretizzazione del reato contestato.

Nella specie, indipendentemente dalle modalità di esecuzione della manovra autoerotica, alla quale la donna sarebbe stata costretta a, sottoporsi dall’imputato, ad avviso dei giudici di merito gli elementi costituenti la piattaforma probatoria permettono, oltre ogni ragionevole dubbio, di affermare la sussistenza della violenza sessuale commessa dal C. nei confronti della G., di tal che la integrazione istruttoria invocata dalla difesa dell’imputato, con netta evidenza, è stata considerata dal giudice tale da non potere scalfire il giudizio di credibilità attribuito alla p.o. e determinare una diversa ricostruzione dei fatti.

Del pari, priva di pregio è da ritenere la censura con cui si eccepisce la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata, rilevato che la Corte distrettuale nel concedere il beneficio ex art. 62 bis c.p., denegato dal Tribunale, ha ritenuto il disvalore penale del fatto – reato, ascritto all’imputato, preclusivo alla invocata prevalenza delle stesse.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013

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