Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 11-06-2013, n. 25646

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Nuoro ha rilevato i presupposti del conflitto negativo di competenza con il Tribunale di XXX e ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, perchè sia determinato il giudice competente alla trattazione del riesame proposto dal difensore di G.R., sottoposti ad indagine per il reato di cui all’art. 612 c.p., comma 2, n. 2, avverso il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di XXX.
Il Tribunale di XXX, di fronte al quale la richiesta di riesame era stata proposta, si è dichiarato incompetente, osservando che, a seguito del referendum regionale del 6 maggio 2012, è stata abrogata la L.R. sarda n. 9 del 2001, istitutiva, tra le altre, della provincia dell’XXX – D.P. Regione Sardegna n. 73 del 25 maggio 2012. Da quel momento, questo l’assunto, il Tribunale di XXX non può più essere considerato quale "tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento", e tale, invece, deve essere considerato quello di Nuoro. E’ ininfluente, ha proseguito il Tribunale di XXX, che la L.R. n. 11 del 2012, abbia previsto che "gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria e sino al 23 febbraio 2013 le gestioni amministrative attribuite alle otto province soppresse all’esito dei referendum…", perchè questa è normativa all’evidenza riferita soltanto alla gestione – transitoria – delle funzioni amministrative, e non è quindi idonea a prorogare la vigenza della legge regionale istitutiva della provincia dell’XXX.
Il Tribunale di Nuoro, di contro, ha ritenuto di non avere competenza funzionale a provvedere, rilevando che la L.R. n. 11 del 2012 (avente ad oggetto "norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla L.R. n. 10 del 2011) ha previsto, al fine di evitare rischi di paralisi amministrative, una proroga degli organi provinciali in carica fino al 28 febbraio 2013, e ciò per consentire una ridefinizione delle nuove circoscrizioni, e non ha disposto null’altro in merito all’individuazione del capoluogo di provincia, anche limitatamente al termine finale del 28 febbraio 2013.
Il Tribunale di Nuoro ha poi osservato che, in assenza di un’espressa previsione circa la redistribuzione delle competenze amministrative delle province soppresse, l’indicazione di esso stesso come organo competente deriverebbe dalla reviviscenza della situazione preesistente alla L.R. n. 9 del 2001, istitutiva della provincia dell’XXX, e quindi da un principio che si pone in contrasto con quelli che governano la materia della successione di leggi nel tempo a seguito di abrogazione per via referendaria, come chiarito da ultimo da Corte cost., n. 13 del 2012.
Motivi della decisione
Il conflitto sussiste, perchè due giudici hanno contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto. Il tema è costituito dall’individuazione, una volta abrogata per via referendaria la legge istitutiva della provincia dell’XXX, del tribunale competente a conoscere della richiesta di riesame, secondo il disposto di cui all’art. 324 c.p.p., comma 5, che fa riferimento al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. La legge processuale, nella disposizione appena richiamata, fa pieno rinvio all’assetto normativo di tipo amministrativo, che indica i capoluoghi di provincia e delinea la loro estensione territoriale, sicchè è a quest’ambito di regole che occorre aver riguardo per la soluzione della questione di competenza territoriale ora all’esame.
In detta prospettiva, questa Corte osserva che la L.R. n. 11 del 2012, che contiene le norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla L.R. n. 10 del 2011, stabilisce, all’art. 1, comma 3, che "… gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all’esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento". E al successivo comma 4, precisa che "agli effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali". Le disposizioni normative di tipo amministrativo sono dunque chiare nello stabilire la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2013, della vigenza dell’assetto ordinamentale su cui ha inciso l’abrogazione referendaria, che ha si la forza e l’efficacia di far venir meno una o più regole di legge, ma che resta estranea al conseguente momento della ridefinizione di un coerente e compiuto nuovo apparato regolativo. Non è dubbio che le disposizioni della L.R. n. 11 del 2012 abbiano soltanto incidenza sul piano amministrativo, ma è altrettanto certo che – nell’attribuzione agli organi provinciali in carica della gestione transitoria delle funzioni amministrative proprie delle province soppresse, con la precisazione della corrispondenza delle gestioni provvisorie a circoscrizioni amministrative provinciali – esse definiscano il quadro di riferimento della legge processuale ai fini dell’individuazione del tribunale del riesame territorialmente competente. Si consideri, infine, che l’abrogazione di una legge per via referendaria non è idonea a determinare la reviviscenza dell’assetto normativo preesistente alla legge abrogata, come più volte affermato dalla Corte costituzionale e da ultimo ribadito con la sentenza n. 13 del 2012. E ciò spiega la necessità, apprezzata nel caso di specie dal legislatore regionale, di assicurare una gestione transitoria delle funzioni amministrative proprie delle province soppresse in attesa di un nuova fisionomia dell’organizzazione per province del territorio della Regione Sardegna. Per le ragioni esposte, la competenza territoriale va determinata in favore del Tribunale di XXX che, sino ad un nuovo riordino per legge del territorio, deve essere individuato come tribunale del capoluogo della provincia ai sensi e per gli effetti dell’art. 324 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di XXX, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013

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