Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-08-2012, n. 14516

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Svolgimento del processo

Con sentenza 6 marzo 2009 il tribunale di Roma accoglieva l’appello proposto dall’avv. F.C. avverso una sentenza resa dal giudice di pace della capitale nel 2008, che aveva omesso la liquidazione delle spese di lite in favore dell’opponente, pur avendo accolto l’opposizione a sanzione amministrativa da questi proposta.

Il tribunale liquidava il compenso complessivamente per i due gradi di giudizio.

Il professionista, insoddisfatto della liquidazione ottenuta, ha impugnato la sentenza davanti a questa Corte di Cassazione per tre motivi.

Il comune di Roma ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il ricorso, pur se compilato con la tecnica dell’assemblaggio fotocopiato degli atti precedenti, non impinge nell’inammissibilità, poichè la sintesi contenuta nella sentenza d’appello consente di comprendere i fatti di causa (Cass. S.U. n. 5698/12).

Il tribunale ha affermato in motivazione di voler liquidare le spese "avuto riguardo alla natura del procedimento".

Ha poi liquidato in 180 Euro complessive, "oltre oneri", le spese "del doppio grado di lite".

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, in relazione:

a) alla liquidazione globale delle voci per diritti, spese ed onorari, che non consente il controllo del rispetto ei minimi tariffari.

b) alla liquidazione cumulativa per i due gradi di giudizio, in fattispecie connotata dalla mancata presentazione della nota spese e che non consentiva pertanto di imputarle in riferimento alle notule;

c) la violazione dei minimi tariffari, per il primo grado determinabili in relazione al valore della causa, quanto agli onorari in Euro 55,00 e quanto ai diritti in 110 Euro, secondo voci specificamente elencate.

Per il secondo grado, anch’esso dettagliato, in 569,0 Euro, oltre il rimborso forfettario da aggiungere in entrambi i casi.

Il ricorso è fondato.

Invano il controricorso deduce che, essendo stata omessa la presentazione di nota spese, il giudice disponeva di una maggior discrezionalità nella liquidazione d’ufficio.

Le censure sono fondate, poichè la normativa sui minimi tariffari è ancora in vigore, non essendo stata abrogata nè dalle disposizioni della L. n. 248 del 2006, art. 2, che consentono un accordo derogatorio tra le parti, nella specie non sussistente, nè da quelle successive, applicabili ai casi non ancora dedotti in giudizio.

Il Tribunale non poteva quindi ridurre il compenso oltre i minimi o avrebbe dovuto almeno offrire motivazione di detta riduzione, misurandosi con i minimi tariffari, per consentire il controllo in sede di impugnazione (Cass. 21633/11).

La decisione è invece del tutto apodittica, non essendosi soffermata sulle ragioni nè della entità delle speso liquidate, nè della congiunta liquidazione per i due gradi di giudizio, in contrasto con il dovere di rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio di merito (v. Cass. 17059/07).

Va inoltre ribadito che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (Cass. 5318/07).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Roma, che si atterrà al seguente principio di diritto:

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d’appello non può limitarsi ad una apodittica fissazione del compenso, ma deve determinare, anche in assenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, distinguendo ciascuno dei gradi di giudizio di merito, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi tariffari.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012
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