Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 14-08-2012, n. 14509

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 28700/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 89/32/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 32 il 12.05.2010 e DEPOSITATA il 30 giugno 2010.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado, che aveva dichiarato infondato l’originario ricorso.

2 – Con ricorso notificato il 28.09.2011 la contribuente ha impugnato la citata decisione di appello, ma, come desumibile dagli atti in esame, sembra che non abbia provveduto al relativo deposito in cancelleria, nel prescritto termine di legge.

3 – La controricorrente Agenzia, con atto spedito a notifica, tramite posta, il 04 novembre 2011 ed iscritto con certificato negativo al 07.12.2011, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.

4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, che prescrive il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. A Di B.

La Corte:

Vista la relazione, il controricorso e la memoria 26.06.2012 dell’Agenzia depositante, nonchè gli altri atti di causa, fra cui, la certificazione della mancata iscrizione a ruolo del 07.12.2011;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, alla stregua delle svolte considerazioni ed in applicazione dell’art. 369 c.p.c., e di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso va dichiarato improcedibile;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro mille per onorario, oltre spese prenotate a debito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro mille, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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