Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 14-08-2012, n. 14508

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 8743/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/2010, pronunziata dalla CTR di MILANO sez. 13 il 14/11/2009 e DEPOSITATA il 10 febbraio 2010.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato gli appelli riuniti dell’amministrazione finanziaria, nella considerazione, essendo quella partecipata una società di capitali, spettava all’amministrazione fornire la prova, che invece non aveva offerto, che gli utili accertati erano stati distribuiti prò quota.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione degli avvisi di accertamento IRPEF ILOR dell’anno 1982, è affidato a due profili di doglianza, con i quali la decisione di appello viene censurata per falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, comma 1, lett. C) e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c..

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita in applicazione del consolidato principio secondo cui "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria.

Tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti" (Cass. n. 20851/2005, n. 16885/2003, n. 7564/2003, n. 18640/2008, n. 3972/2009, n. 20721/2010).

5 Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, e per una pronuncia con la quale lo stesso venga accolto per manifesta fondatezza dei motivi.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, alla stregua delle svolte considerazioni e dei richiamati e condivisi principi, va accolto il mezzo con cui si censura la sentenza per vizio della motivazione e dichiarato assorbito ogni altro profilo di doglianza;

Considerato che, in relazione al motivo accolto, va cassata l’impugnata decisione e, per l’effetto, la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei sensi esplicitati, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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