Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14491

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 settembre 2007 la Corte d’Appello di Venezia, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 477 del 2004, ha compensato tra le parti le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto l’impugnata sentenza che aveva riconosciuto a C.U. il beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per avere svolto dal 1972 al 1988 alle dipendenze della XXX s.p.a.
attività lavorativa in presenza di polveri di amianto. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando il contenuto valutativo della decisione di primo grado.
Il C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando tre distinti vizi logici di motivazione ex art. 91 cod. proc. civ..
L’I.N.P.S. rilascia procura.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce che il giudice di merito, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ha l’obbligo della motivazione della clausola relativa alla compensazione delle spese, ma nel caso provveda a tale motivazione, questa è censurabile secondo gli ordinari mezzi e, nel caso specifico, la motivazione data dalla Corte veneziana, sarebbe incomprensibile.
Con il secondo motivo si assume che la corte territoriale non avrebbe comunque indicato il motivo per il quale si è discostata dal giudice di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese.
Con il terzo motivo si lamenta che il criterio della compensazione delle spese nei giudizi aventi ad oggetto benefici pensionistici collegati all’esposizione all’amianto, provocherebbe una disincentivazione dei lavoratori alla richiesta del beneficio, in contrasto con evidenti esigenze di equità sociale.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi tutti alla motivazione della regolamentazione delle spese di giudizio che sono state compensate con la sentenza impugnata. Osserva il Collegio che in tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il sindacato di questa Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. In particolare la valutazione dei giusti motivi è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il relativo esercizio, avuto riguardo all’ampio contenuto della disposizione codicistica di cui all’art. 92 c.p.c., ed alla natura di tali motivi che sfuggono a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche semplicemente esplicativa, non necessita, ove il decidente abbia fatto esplicito riferimento a tale lata previsione normativa, di alcuna specifica motivazione (v., di recente, Cass. sez. 3A, 11.1.2008 n. 406). Con la precisazione che l’insindacabilità del giudizio circa la compensazione delle spese trova tuttavia un limite nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia specificamente individuato, con apposita motivazione, quelli che egli ritiene i giusti motivi della sua pronuncia, dovendo in tal caso il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e della adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo. Posto ciò osserva il Collegio che nessun vizio di legge o di motivazione può ravvisarsi nel caso di specie, avendo correttamente i giudici di appello ritenuto l’esistenza di giusti motivi per la disposta compensazione delle spese considerando che il giudizio di secondo grado mantiene "il contenuto valutativo e riconosce in parte le ragioni dell’istituto". Ed invero nessuna illogicità o contraddittorietà della motivazione può ravvisarsi in tale proposizione avendo la Corte territoriale correttamente rilevato, nell’impugnata sentenza, l’apprezzabile sforzo ricostruttivo compiuto dal giudice di primo grado, circostanza che conferma la ritenuta difficoltà del riconoscimento del diritto in questione nel giudizio di merito.
Comunque l’opinabilità della materia che non prevede, come detto, una dettagliata disciplina rinviando, in tal modo, alla motivata discrezionalità del giudice, indice alla compensazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012
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