Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 9 giugno 2006, ha ritenuto nulla, per genericità della causale, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 tra la società XX e la D. il 24 ottobre 1998, dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin da tale data.

Propone ricorso per cassazione la società XX, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

Resiste la D. con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presentente controversia.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate stante la definizione stragiudiziale della controversia, ed in assenza di difformi richieste o accordi delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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