Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 608

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Come già emerso nel presente giudizio con la sentenza di questa Sezione n.4092 del 2010, è controversa la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Roma, dopo aver rilasciato in data 30 dicembre 1991 la concessione edilizia n.2207/C a favore della società, assentendo il progetto di una palazzina a destinazione residenziale, non ne ha consentito la realizzazione con l’adozione, prima, di una serie di provvedimenti di sospensione dei relativi lavori e successivamente, di una variante della destinazione urbanistica dell’area interessata che la Regione ha approvato a cui sono seguiti gli atti espropriativi finalizzati alla esecuzione di un progetto di "Belvedere e Parco attrezzato".

La società appellante nel 1992 ha proposto i ricorsi al T.a.r. del Lazio per chiedere l’annullamento dei provvedimenti che hanno sospeso i lavori di realizzazione della palazzina e nel 1993 ha impugnato (con un ulteriore ricorso seguito da motivi aggiunti) i provvedimenti riguardanti la variante urbanistica ed i conseguenti atti espropriativi.

In tali occasioni la società ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti.

Con la sentenza impugnata n. 7426 del 2003, il TAR per il Lazio ha dichiarato improcedibili i ricorsi proposti contro gli atti di sospensione dei lavori; ha poi respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti contro la variante allo strumento urbanistico ed i suoi descritti conseguenti atti e provvedimenti, con il conseguente assorbimento dell’esame riguardante la domanda risarcitoria.

Con l’appello in esame, è dedotto, contrariamente a quanto statuito dal TAR, che i ricorsi di primo grado sono tutti procedibili e fondati, e che di conseguenza merita d’essere accolta anche la domanda risarcitoria.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per resistere.

Parte appellante ha depositato memoria in prossimità dell’udienza di discussione.

Con la propria anzidetta sentenza n. 4092 del 2010, la Sezione ha preliminarmente esaminato d’ufficio, risolvendola in senso positivo, la questione riguardante la tempestività del gravame alla luce del termine dimezzato previsto dall’art.23bis della legge n.1034 del 197, introdotto con la legge n.205 del 200.

Ha poi ritenuto necessario che si procedesse, ai fini della verifica della statuizione di sostanziale rigetto della domanda risarcitoria recata nella sentenza appellata, ad acquisire "una documentata relazione, dalla quale emergano le circostanze e le ragioni che hanno indotto il Comune di Roma ad emanare i provvedimenti di sospensione dei lavori della palazzina in questione".

La nuova udienza di discussione è stata fissata per 14 dicembre 2010.

In data 8 settembre 2010 il Comune di Roma in adempimento della suddetta richiesta istruttoria ha depositato la nota del IX° Dipartimento n.53980.

Parte appellante ha depositato memoria.

Il Comune di Roma successivamente a tale adempimento non ha depositato scritti difensivi.

All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Il collegio ritiene che l’appello sia assistito da consistente fumus non ritenendo, per converso, di poter condividere, neppure in parte, gli argomenti con i quali il primo giudice ha definito negativamente il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante.

Riservando alla futura decisione definitiva l’esposizione delle ragioni di condivisione del gravame, la Sezione, ai fini della quantificazione del danno prospettato con la domanda risarcitoria, ritiene necessario acquisire i seguenti documenti dall’Agenzia del Territorio di Roma;

nota contenente chiarimenti in ordine al valore di mercato, con riferimento agli anni 1992 e 1993, del terreno situato in Roma via dell’Assunzione, distinto in catasto al foglio 356 particelle 63/64/65 nonché delle altre particelle di proprietà della società appellante, se diverse da quelle anzidette, utilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica approvata dal Comune di Roma con deliberazione n.332 del 18 dicembre 1992.

Per siffatti incombenti si ritiene congruo assegnare il termine di giorni 60 giorni

Nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia in rito, nel

merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) interlocutoriamente pronunciando sull’appello in epigrafe,sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese, ordina a all’Agenzia del Territorio di Roma di depositare nella Segreteria nel termine di giorni 60

dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, gli atti di cui in motivazione.

Fissa la nuova udienza di discussione per il giorno 12 Aprile 2011

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente FF

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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