Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14487

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’XXX chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della XXX per la somma di L. 40.200,449, relativa a contributi assicurativi omessi e sanzioni civili, concernenti il giornalista F. F. per i periodi: agosto 1998-maggio 1999 e agosto 1999- maggio 2000.

L’istituto assumeva che i contributi riguardavano il rapporto di collaborazione ex artt. 2 e 36 ccnlg intercorso tra il giornalista e la XXX, in connessione con il provvedimento dell’ordine dei giornalisti attestante l’iscrizione del F. nel registro dei praticanti con effetto retroattivo, su dichiarazione del direttore della testata Teletevere per i periodo febbXXXo 1997-luglio 1998.

Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione della XXX e revocò il decreto ingiuntivo.

L’XXX propose appello.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 15 gennaio 2007, ha accolto in parte l’appello ed ha dichiarato "l’obbligo di iscrizione all’XXX per i periodi dedotti in giudizio, per il rapporto di collaboratore fisso con la XXX ed in relazione alla retribuzione corrisposta dalla XXX per tale rapporto". In accoglimento, peraltro, della domanda subordinata della XXX ha dichiarato che l’XXX e l’XXX sono tenuti al trasferimento all’XXX dei contributi nella misura corrispondente a quella sopra indicata. Ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.

L’XXX propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La XXX, a sua volta, ha depositato ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.

Entrambi i ricorrenti hanno depositato controricorso.

XXX e XXX non hanno svolto attività difensiva, ma l’XXX ha discusso la causa.

La XXX ha depositato una memoria per l’udienza.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse.

L’XXX non ha interesse al ricorso perchè la sentenza della Corte d’appello ha dichiarato il suo diritto a percepire dall’XXX e dall’XXX i contributi relativi al rapporto di lavoro dedotto in giudizio che la XXX ha pagato a tali enti. Invece di percepirli dalla XXX li percepirà dagli enti previdenziali che la Corte d’appello ha dichiarato tenuti al versamento in suo favore. Non si fa questione di diversa misura di tali contributi.

La XXX non ha interesse al ricorso perchè era tenuta a pagare i contributi per il rapporto dedotto in giudizio e li ha versati, sebbene ad enti diversi, che ora dovranno, in forza della sentenza della Corte d’appello, girarli all’XXX. Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili per mancanza di interesse, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di legittimità, anche nei confronti dei controricorrenti XXX ed XXX.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese fra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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