Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 10-06-2013, n. 25435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2010, il Tribunale di Palermo dichiarò C.G. responsabile del reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1 bis, per aver guidato una motocicletta sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di quattro mesi di reclusione e di 400,00 Euro di multa. A seguito di impugnazione proposta dall’imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 novembre 2012, confermò la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del C. deducendo, con unico motivo "inosservanza della legge penale e, segnatamente, dell’art. 187 C.d.S., comma 1 bis, (art. 606 c.p.p., lett. b)- Mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dall’atto di appello (art. 606 c.p.p., lett. e)".

In particolare, il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui, al pari della sentenza di primo grado, fa discendere la prova del reato in questione dal semplice fatto che gli esami del sangue effettuati subito dopo l’incidente provocato dal C. hanno evidenziato tracce di sostanza stupefacente.

A detta della difesa, infatti, l’imputato avrebbe assunto lo stupefacente tre giorni prima dell’incidente e la circostanza che delle tracce di quella sostanza fossero presenti nel suo sangue non vale da sola a dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra l’incidente e l’alterazione psicofisica derivante dalla precedente assunzione; e ciò in quanto "nel sangue umano le tracce dell’assunzione di sostanze stupefacenti rimangono anche per alcuni giorni". Alla mancanza di evidenti elementi esteriori sintomatici dello stato di alterazione da stupefacenti la Corte di appello avrebbe supplito facendo appiglio alle dichiarazioni spontanee rese dal C. nell’immediatezza dei fatti: e ciò perchè lo stesso aveva dichiarato di "essersi confuso"; ma – secondo la tesi difensiva – non si comprenderebbe se "la confusione di cui parla il C. abbia caratterizzato la sua mente prima o dopo l’incidente"; e mancherebbe inoltre "del tutto la prova della causa della perdita di controllo del mezzo da parte" dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.

Al fine di cogliere a pieno i motivi della censura, merita ricostruire in breve i fatti di cui è causa.

In data (OMISSIS) la polizia stradale eseguiva un intervento all’altezza del chilometro (OMISSIS) dell’autostrada (OMISSIS), nei pressi dello svincolo di (OMISSIS), e sul posto rinveniva l’odierno imputato, il quale aveva perso il controllo della propria motocicletta rovinando per terra, senza però coinvolgere altri mezzi; trasportato al vicino ospedale (OMISSIS) il C. acconsentiva a sottoporsi ai test atti a riscontrare l’uso di sostanze stupefacenti e risultava positivo ai cannabinoidi ed alle benzodiazepine; lo stesso, inoltre, rendendo spontanee dichiarazioni ammetteva di aver fatto uso di sostanze stupefacenti tre giorni prima dell’incidente e dichiarava di essersi confuso. Quanto sopra premesso, si osserva che i giudici del merito si sono uniformati alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche circa l’assunzione delle sostanze stupefacenti e delle deposizioni dei verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente, aveva giustificato l’assoluzione sulla base dell’assenza di una analisi medica sull’alterazione, senza dare un’adeguata motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti)" (Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 04/11/2009, Rv. 245798).

E infatti, i giudici della Corte di appello di Palermo hanno tenuto conto degli esami ematochimici effettuati subito dopo l’incidente, valorizzando anche le parziali ammissioni dell’imputato, il quale aveva ammesso di avere consumato droga e aveva riferito di essersi confuso; e hanno conseguentemente affermato che tali elementi e "le stesse modalità del sinistro (perdita di controllo del mezzo nei pressi di uno svincolo autostradale con condizioni di tempo e visibilità ottime, come si desume dal giorno estivo in cui il fatto è avvenuto) indicano con evidenza che il C., al momento dell’incidente era in stato confusionale, come del resto egli stesso aveva ammesso e, dunque, in uno stato alterato", derivante proprio dall’assunzione delle sostanze stupefacenti. Ebbene, tale argomentazioni sono del tutto prive di vizi logici e resistono, pertanto, alle censure difensive.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013

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