Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14485

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 9 giugno 2009 che aveva condannato L.A. al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 c.c., comma 2 in favore di R.G. nella misura di Euro 25.120,30, nonchè al pagamento dei ratei della pensione di anzianità non percepiti per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2003 nella misura di Euro 14.326,24. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, considerando che l’assolvimento dell’obbligo contributivo non può essere provato tramite presunzioni costituite dall’iscrizione del lavoratore nei libri paga o dal versamento collettivo, elementi non idonei a sconfessare l’estratto contributivo dell’I.N.P.S.; nè è possibile sconfessare tale elemento e provare il versamento dei contributi tramite la richiesta prova testimoniale.

Il L. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.; omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che l’iscrizione del lavoratore nei libri paga e matricola ed il versamento collettivo dei contributi costituirebbero indizi gravi e concordanti circa l’avvenuto versamento dei contributi in questione, e l’adempimento dell’obbligo contributivo potrebbe essere provato anche a mezzo di presunzioni in presenza di principi di prova quali quelli suddetti, per cui risulterebbe censurabile la contraria affermazione della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado affetta da vizio di ultrapetizione. In particolare si lamenta che, sebbene il ricorrente R. avesse chiesto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento in forma specifica L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 ossia il pagamento della somma pari alla rendita sostitutiva del trattamento previdenziale perduto per effetto dell’omissione contributiva, il Tribunale di Palmi si è pronunciato anche sulla domanda di cui all’art. 2116 c.c., comma 2 relativa al risarcimento per equivalente del danno pensionistico. Inoltre la domanda L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 deve essere esperita, per costante giurisprudenza, nei confronti del datore di lavoro inadempiente e nei confronti dell’I.N.P.S. quale litisconsorte necessario.

Il primo motivo è infondato. La prova del versamento dei contributi può, i casi eccezionali, essere data anche da elementi diversi dall’estratto contributivo dell’I.N.P.S. o anche per presunzioni, tuttavia la valutazione degli elementi probatori è comunque riservata al giudice di merito purchè la relativa motivazione sia logica e congrua. Nel caso in esame la corte territoriale ha motivato adeguatamente il valore del libro matricola e del versamento collettivo ritenendoli alla stregua nemmeno di meri indizi a fronte della prova documentale costituita dagli estratti contributivi forniti dall’I.N.P.S. Pertanto non può in sede di legittimità, operarsi una diversa valutazione quale quella sostanzialmente chiesta dall’attuale ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto si censura la sentenza di primo grado che avrebbe pronunciato ultra petita, ma tale censura non è ammissibile in sede di legittimità non essendo stata proposta con i motivi di appello.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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