Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 25020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.3.13 il Tribunale di Taranto riformava parzialmente l’ordinanza cautelare emessa dal locale GIP il 18.2.2013 nei confronti di F.A. (sottufficiale di terza classe della Marina Militare italiana) per il reato di cui agli artt. 56, 81 e 317 c.p. (provvisoriamente contestato in relazione a condotte di richieste di denaro nei confronti di un partecipante a corso di infermiere nel Servizio Sanitario di Mariscuola Taranto, caratterizzate prima da induzione e poi da costrizione), sostituendo la misura degli arresti domiciliari con il divieto di esercizio di un pubblico impiego o servizio per la durata di due mesi dall’inizio della sua esecuzione.

2. Ricorre nell’interesse di F. il difensore, enunciando due motivi:

– violazione degli artt. 2, 56, 317 e 319 quater c.p., artt. 272 c.p.p. ss. e art. 273 c.p.p., vizi alternativi della motivazione, in relazione: all’avere F. acquisito la qualifica di pubblico ufficiale solo a seguito di decreto ministeriale di nomina a maresciallo di 3A classe successivo alle condotte (13.12.11), ancorchè con decorrenza retrodatata al 29 luglio precedente (essendo prima anch’egli allievo maresciallo, parigrado di truppa dell’allievo persona offesa), in definitiva argomentando una sorta di qualifica putativa di pubblico ufficiale collegata alla conoscenza dell’esito positivo del concorso, prima della formalizzazione dell’esito;

all’essere state le due condotte (la richiesta dei 500 e poi dei 10.000 Euro) concretizzate quando già era noto l’esito positivo dell’esame della persona offesa, il che rendeva irrealizzabili le prospettazioni attribuite al ricorrente (rispettivamente di aver influito sull’esito e di pubblicizzare l’esito negativo della prova) e comunque inidonee ad incutere effettivo timore (come comprovato dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e di un odei due testi de relato indicati come riscontri alle sue dichiarazioni);

– violazione dell’art. 274 c.p.p. e "difetto" di motivazione su esistenza ed attualità delle esigenze cautelari, in relazione all’essere stato il F. dopo i fatti per cui pende il procedimento prima imbarcato sulla nave (OMISSIS) e poi assegnato a reparto operativo, sistemazioni da ritenersi incompatibili con il pericolo di reiterazione di condotte del tipo di quella contestata (di ambito amministrativo -concorsuale), contestualmente risultando inesistenti il pericolo di inquinamento delle prove e quello di fuga (stante il rapporto di lavoro militare).

Motivi della decisione

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, avendo la misura interdittiva già esaurito i propri effetti.

Nè rileva l’interesse di mero fatto, prospettato oggi dal difensore, ad una decisione sulla correttezza della qualificazione giuridica delle vicende che costituiscono il presupposto della misura, ritenuta utile al prosieguo del procedimento, perchè la decisione della Corte suprema in questa procedura è esclusivamente funzionale alla sorte della specifica misura.

Nulla sulle spese, non avendo il ricorrente dato causa all’inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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