Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14481

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso alla Corte d’Appello di Roma A.A. impugnava la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda, da lei proposta nei confronti della XXX, per la declaratoria di illegittimità dei contratti di lavoro a termine intercorsi fra il 5/4/83 ed il 27/5/95; per il conseguimento della qualifica di programmista regista a decorrere dal 1985 e per le differenze retributive, comprensive dei periodi per i quali era rimasta a disposizione dell’azienda.
La Corte d’Appello, con sentenza non definitiva, accoglieva parzialmente il gravame, sostenendo che fra le parti erano intercorsi tre rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispettivamente dal 5/4/83 al 22/2184, dal 29/5/85 al 15/7/93 e dal 10/6/94 al marzo 1996, data di scadenza dell’ultimo contratto a termine, la cui legittimità non era stata impugnata. Condannava, pertanto, la XXX al pagamento delle differenze retributive, mensilità aggiuntive, (sulla base dell’inquadramento attribuito dalla società per i periodi lavorati dal 29/3/85 al 27/5/95), oltre accessori, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio; respingeva le altre domande proposte dall’ A.; accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla XXX per il periodo anteriore al 22/2/84, e rigettava le altre eccezioni processuali e la domanda riconvenzionale, dalla XXX proposta.
2. Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ A., nonchè ricorso incidentale la XXX. Questa corte rigettava il ricorso incidentale sulla legittimità del termine, dalla XXX fondato sulla L. n. 266 del 1977.
Accoglieva invece il primo motivo del ricorso principale, in relazione al fatto che il giudice d’appello aveva deciso su una domanda non proposta, relativamente al contratto stipulato nell’ottobre 1995, con scadenza al marzo 1996. Rilevava questa Corte che nessuna domanda poteva essere proposta nei confronti di quest’ultimo contratto, per la ragione che lo stesso era stato stipulato successivamente al deposito del ricorso in primo grado;
esso quindi aveva avuto ingresso nel giudizio solo in via d’eccezione, avendo chiesto la XXX, in caso di condanna, la detrazione di quanto percepito per tale ultimo contratto. Ne doveva conseguire che non poteva dedursi la volontà della parte di circoscrivere la sua domanda ai contratti stipulati precedentemente all’ultimo. Rigettava invece il motivo relativo ai pagamento dello straordinario, quello relativo alla durata dei pagamenti fino a fine produzione, e non alla scadenza contrattuale, nonchè il motivo di contestazione dell’eccezione di prescrizione. Cassava pertanto la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’appello dell’Aquila.
3. Riassumeva il giudizio l’ A., sostenendo che, a seguito della decisione di questa corte doveva ritenersi : a) la nullità dei contratti a termine a decorrere dal 5/4/83 e quindi il termine dell’ultimo contratto, a scadere il 27/5/95, come non apposto, con il conseguente riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 1/6/94 (data del penultimo contratto stipulato); b) l’obbligo della XXX al ripristino del rapporto da tale data con la qualifica di programmista regista (4 livello); c) il diritto al superiore inquadramento nel 3 livello dal 10/6/97, prevedendo il contratto collettivo l’acquisizione del superiore inquadramento dopo un periodo di permanenza nel 4 livello per tre anni; d) la condanna della XXX a corrispondere la somma complessiva di Euro 294.948,71; e) il diritto alle spese di lite del 1 e 2 grado.
La XXX, a sua volta, costituendosi deduceva che, non avendo la controparte chiesto il declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10/6/94, l’omessa formalizzazione di questa domanda determinava l’inammissibilità della riammissione in servizio; deduceva la inammissibilità della domanda di reintegrazione, non trovando applicazione in materia la L. n. 300 del 1970, art. 18; riteneva infine inammissibile la domanda di inquadramento nel 3 livello, perchè mai formulata in precedenza dall’ A., che aveva richiesto solo l’attribuzione della qualifica di programmista regista di 4 livello. In subordine rilevava comunque che il passaggio al 3 livello era condizionato dall’effettivo espletamento dell’attività nel livello inferiore.
Contestava infine la richiesta degli scatti dal luglio 93, giacchè in relazione alla sentenza della Corte d’Appello, il rapporto non poteva decorrere che dal 10/6/94; in ogni caso deduceva che anche gli scatti non erano dovuti in assenza di prestazione lavorativa; non era poi dovuto il t.f.r., che andava al contrario accantonato con detrazione dei premi di fine servizio a suo tempo corrisposti.
Veniva disposta una consulenza contabile, all’essere la quale la Corte d’appello, con sentenza del 28 febbXXXo 2008 – 10 aprile 2008, in accoglimento della domanda proposta dall’ A., dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro; disponeva la riammissione in servizio della medesima; condannava la XXX al pagamento della somma di Euro 291.329,49 a titolo di differenze retributive, comprensive di rivalutazione e interessi, oltre quelle ulteriormente maturate fino all’effettiva riammissione, con rivalutazione e interessi; nonchè alle spese del giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la XXX con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la XXX ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 così come modificato dalla L. n. 133 del 2008, art. 21. In particolare la ricorrente invoca lo jus superveniens costituito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis citato che ha dettato una disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione di proroga del termine al contratto di lavoro.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2729 c.c.. Secondo la ricorrente la pronuncia impugnata è illegittima con riguardo all’entità del risarcimento del danno per essere stati disattesi i precetti di cui alle disposizioni citate.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 394 e 420 c.p.c., in riferimento alla domanda, azionata per la prima volta in sede di rinvio, di attribuzione dell’inquadramento nel terzo livello dal 10 giugno 1997; domanda questa di cui la ricorrente aveva tempestivamente eccepito l’inammissibilità per non essere stata mai precedentemente azionata.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato.
E’ vero che la Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009 ha dichiarato incostituzionale il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 21, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la previsione di discipline sostanziali diverse per situazioni di fatto identiche per la mera e casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008 è priva di ragionevolezza, non essendo, peraltro, ancorata alla necessità di accompagnare il passaggio da un regime normativo ad un altro.
Ma deve tenersi conto dello jus superveniens del 2011. Infatti in tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 32, commi 5, 6 e 7 come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica anche in sede di legittimità ove pertinente alle questioni dedotte nel ricorso, dovendosi ritenere che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina transitoria, si debba prescindere, nell’applicazione dello "ius superveniens", dalla fase in cui il processo si trovi e trovando tale soluzione conferma nella lettera del secondo periodo del comma 7 che, nel prevedere che "il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 del c.p.c.", premette l’inciso "ove necessario" con valore disgiuntivo/inclusivo, a dimostrazione che la possibilità di modifiche del "petitum e" di esercizio dei poteri istruttori va modulata in ragione dello stato e dei grado in cui si trova il processo (Cass., sez. lav., 2 marzo 2012, n. 3305).
3. Il ricorso va quindi accolto.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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