Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 25009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’appello di Trieste 13.12.11 – 25.2.12, che confermava la deliberazione GUP di Trieste 13.10.2008, S. V. è stato condannato per calunnia in danno di M. F., a seguito del contenuto di una querela proposta il 1.3.2007 in relazione alle dinamiche di un incidente stradale.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, enunciando due motivi:

– inosservanza di norme processuali perchè l’assunzione delle dichiarazioni dei testi M., T. e V. avrebbe dovuto avvenire ai sensi degli artt. 210 e 64 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto il decreto di archiviazione che in data 14.12.2007 aveva definito il procedimento che li riguardava avrebbe dovuto considerarsi nullo, in quanto viziato dalla mancata comunicazione della relativa richiesta allo S., che a sua volta li aveva denunciati per calunnia. Va osservato che le deduzioni che sostengono il motivo in realtà si limitano, e dichiaratamente (p. 16 terzultimo paragrafo), a sviluppare il profilo della violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3; sul punto il ricorrente precisa nel seguito della deduzione che in realtà, nonostante egli avesse denunciato tutti e tre, solo M. era stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., sicchè per gli altri due comunque avrebbe dovuto essere vagliata la loro posizione quali potenziali indagati. Da tuttavia atto che la Corte distrettuale ha affrontato il tema, risolvendolo nel senso di parificare la loro posizione a quella dell’archiviato M. (le accuse erano le medesime) e, in relazione a tale risposta, ribadisce allora la rilevanza della asserita permanente nullità del decreto di archiviazione;

– contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove. Secondo il ricorrente doveva quindi concludersi che l’unica testimonianza attendibile era quella del car. F., che avrebbe escluso la presenza sul veicolo di danni compatibili con la dinamica riferita dai tre: anche su tale punto la specifica risposta della Corte triestina non avrebbe considerato possibili spiegazioni alternative. In definitiva, le argomentazioni del Giudice d’appello dovevano considerarsi contrastanti con le risultanze probatorie costituite dall’informativa dei carabinieri, con l’assoluzione di S. davanti al Giudice di pace di Trieste, con le deposizioni B. e F..

Motivi della decisione

3. Il ricorso va rigettato. Conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile per questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell’attività prestata.

Il primo motivo è infondato.

In definitiva la tesi del ricorrente è che erroneamente i Giudici del merito avrebbero considerato quali dichiarazioni testimoniali, pienamente utilizzabili senza necessità di integrazione con riscontri, quelle di M., T. e V., perchè il decreto di archiviazione emesso nei confronti del primo, e dalla Corte distrettuale considerato elemento determinante per valutare pienamente utilizzabili anche le dichiarazioni degli altri due, sarebbe nullo in quanto la relativa richiesta del pubblico ministero non sarebbe stata notificata al denunciante, nonostante espressa richiesta.

Osserva tuttavia questa Corte suprema che tale nullità atterrebbe, secondo le prospettazioni difensive, solo a ragioni in rito (l’omesso avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta), la cui rilevanza ed attualità è però ormai palesemente del tutto preclusa (arg. ex art. 591 c.p.p.) per non aver mai lo S. ricorso tempestivamente verso quel provvedimento, pur avendone avuto conoscenza da tempo (tant’è che la questione è stata appunto una delle ragioni della difesa svolta fin dal primo grado).

Il decreto di archiviazione pertanto è ormai del tutto efficace e correttamente dal suo contenuto i Giudici del merito hanno tratto elementi per risolvere la questione in rito dedotta dall’imputato.

Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti.

In definitiva il ricorrente, che da atto dell’avvenuto esame di tutte le questioni di merito poste al Giudice dell’appello, in particolare quella tra la compatibilità della deposizione del car. F. e l’esito dell’accertamento dei danni dei veicoli, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio in senso diverso da quello, conforme, dei due competenti Giudici.

Ed invero la sentenza d’appello ha esaurientemente trattato i punti del contenuto della notizia di reato sull’incidente (p. 12), della sentenza assolutoria del Giudice di pace (p. 13), dei primi accertamenti di polizia (p. 13), delle dichiarazioni di V., T. e M. (p. 14) e specificamente della loro credibilità (p. 15), delle dichiarazioni B. e F. (p. 15-17). Si tratta di motivazione articolata, immune dai vizi genericamente dedotti nel ricorso, che sorregge un apprezzamento di fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2500,00 oltre iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *