Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14479

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Svolgimento del processo
M.M. ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all’amianto quale dipendente della ditta XXX, poi XXX spa e altre.
Il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze, che ha respinto l’eccezione di decadenza formulata dall’Inps sul rilievo che il ricorso giudiziario doveva considerarsi tempestivo rispetto ad una seconda domanda amministrativa presentata dall’interessato in data 25.9.2003 (la prima domanda era stata proposta in data 18.2.1999 e il ricorso giudiziario in data 13.10.2004).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da memoria difensiva, cui resiste con controricorso M.M..
Motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 106 del 1991, sostenendo che il termine di decadenza doveva computarsi tenendo in considerazione la prima domanda (e cioè quella del 18.2.1999), con la conseguenza che il termine doveva considerarsi già scaduto all’atto della proposizione della domanda giudiziaria (che, peraltro, l’Istituto sostiene essere stata proposta il 18.11.2004: in ogni caso, tardivamente rispetto alla prima domanda amministrativa).
2.- Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, infatti, pur aderendo implicitamente al principio ripetutamente espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 6382/2012, Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011, Cass. n. 12685/2008), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui nel caso in esame si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non v’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza, ha poi rigettato l’eccezione di decadenza sul rilievo che il ricorso giudiziario (depositato in data 13.10.2004 o in data 18.11.2004, secondo l’Inps) doveva considerarsi tempestivo rispetto ad una seconda domanda amministrativa presentata dall’interessato in data 25.9.2003.
3.- La decisione impugnata, su questo punto, non appare condivisibile, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. ex plurimis Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 17562/2011, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 8406/2010, Cass. n. 7527/2010), la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il beneficio in questione è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr. in motivazione Cass. sez. unite n. 12718/2009), e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe vanificata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda possa determinare il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.
4.- Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda, in quanto, come è pacifico, la (prima) domanda amministrativa è stata presentata nel 1999 e il ricorso giudiziario è stato depositato nel 2004, quindi dopo il decorso del termine triennale di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 a seguito del completamento dei complessivi termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni).
5.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dal recente consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali ai quali si è fatto cenno, per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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