Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14478

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Svolgimento del processo

M.R. ha chiesto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6 incrementata con l’applicazione della perequazione automatica relativa al periodo compreso tra il primo gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trieste con sentenza che, sull’appello dell’Inps, è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha respinto la domanda, ritenendo che la questione dovesse trovare soluzione alla luce della disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. n. 140 del 1985, art. 6 nel senso che la perequazione spetta dal momento della concessione della maggiorazione agli aventi diritto.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.R. con un unico articolato motivo cui resiste con controricorso l’Inps.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 140 del 1985, art. 6 degli artt. 11 e 12 preleggi, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, e della L. n. 87 del 1953, art. 23 contestando che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, abbia il carattere di norma di interpretazione autentica ed eccependo, in caso contrario, il contrasto fra la normativa di riferimento e l’art. 3 Cost., l’art. 111 cost., commi 1 e 2, e all’art. 117 Cost., comma 1, (in relazione all’art. 6, comma 1, CEDU).

2.- Il ricorso è infondato in quanto la Corte territoriale si è uniformata al principio ripetutamente affermato da questa Corte (cfr.

ex plurimis Cass. n. 13427/2011, Cass. n. 10901/2011, Cass. n. 2057/2011, Cass. n. 21360/2010, Cass. n. 18845/2010, Cass. n. 17510/2010, Cass. n. 14909/2010, Cass. n. 27778/2009, Cass. n. 15054/2009, Cass. n. 14050/2009, Cass. n. 13723/2009), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la L. n. 140 del 1985, art. 6 va interpretato nel senso che coloro che conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio 1985 hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dal comma 2, e non già nella somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica relativa al periodo compreso tra il primo gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione.

3.- Nelle citate sentenze è stato osservato che l’affermata configurazione del beneficio previsto dalla norma in esame per gli appartenenti a categorie degli ex combattenti e assimilati, che non avevano potuto fruire dei benefici stabiliti dalla L. 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, non come prestazione autonoma ma come maggiorazione del trattamento pensionistico, atto ad incrementarlo, porta a ritenere che lo stesso non possa decorrere se non dalla data del pensionamento, dovendosi concordare che non è ipotizzabile una maggiorazione sulla pensione che si rivaluta ex se autonomamente, prima che sorga il diritto a pensione cui la maggiorazione accede. E la diversità dell’ammontare della maggiorazione in esame tra le pensioni che decorrono dal 1985 e quelle successive è giustificata dalla diversa decorrenza del trattamento pensionistico, non potendosi evidentemente perequare una quota della pensione prima che questa venga ad esistenza.

L’eccezionalità dell’ipotesi contraria, cioè di una perequazione del beneficio prima della decorrenza della pensione cui afferisce, avrebbe richiesto in effetti, come osservato nella citata sentenza n. 13723 del 2009 e in precedenza dalla Corte costituzionale con la pronuncia 5 dicembre 2008 n. 401, una specifica previsione normativa.

4.- Al riguardo, giova richiamare anche la disposizione della L. 29 dicembre 1988, n. 544, con la quale fu estesa la platea dei beneficiari della maggiorazione in questione, attribuendola, sempre a domanda, con decorrenza dal primo gennaio 1989 nella medesima misura di L. 30.000 mensili, a coloro che erano stati collocati in pensione in data anteriore al 7 marzo 1968, norma che pure ha avuto l’avallo del giudice delle leggi (vedi pronunce 21 febbraio 1990 n. 101 ed altre successive).

5.- L’unica pronunzia di legittimità nel senso auspicato dal ricorrente è la sentenza n. 14285 del 2005, con la quale è stato affermato che la maggiorazione deve essere perequata anche per il periodo precedente alla decorrenza della pensione. Successivamente alla suddetta pronuncia è intervenuto la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la citata L. n. 140 del 1985, art. 6, comma 3, nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del cit. articolo si perequa dalla data in cui è concessa all’avente diritto. Anche tale norma è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ed il giudice delle leggi con la citata pronuncia n. 401 del 2008, nel dichiarare infondata la questione sottoposta al suo esame, ha rilevato che quella disposizione non è irragionevole là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, perchè lo scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono, sottolineando altresì la natura del beneficio predisposto per "fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di un gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione".

6.- L’intervento del legislatore appare giustificato dalla impellente ragione di interesse generale costituita dalla necessità di confermare (sia pure a fronte di una sola decisione di segno contrario) una interpretazione che era già facilmente ricavabile dalla disposizione interpretata, ossia dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 sicchè già solo per questo motivo dovrebbe escludersi ogni possibile contrasto della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, con l’art. 6 CEDU (vedi Corte EDU, 14 febbraio 2012, ricorso n. 17972/07, considerato n. 50; Corte cost. n. 78 del 2012, considerato n. 12).

Peraltro, questa Corte ha già precisato (cfr., fra le altre, Cass. n. 10901/2011 cit., Cass. n. 2057/2011 cit.) che la questione di legittimità costituzionale della norma in esame per violazione degli artt. 111 e 117 Cost. (in relazione all’art. 6, comma 1, CEDU) è irrilevante, poichè, alla luce della ricordata interpretazione della L. n. 140 del 1985, art. 6 l’eventuale declaratoria di incostituzionalità di quella disposizione sarebbe priva di ogni concreta influenza circa l’interpretazione delle norme che trovano applicazione ai fini della decisione della controversia. Ed infatti la norma di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6 doveva essere correttamente interpretata nel senso sopra esplicitato anche senza il chiarimento apportato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505.

7.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi, desumibili sia dal recente consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali ai quali si è fatto cenno sia dall’intervento legislativo da ultimo ricordato, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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