Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.D.A., quale persona offesa nel procedimento penale contro F.F. + 6, indagati per i delitti di usura e tentativo di estorsione, ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione, emesso in data 4.5.2012 del gip del tribunale di Napoli, denunciandone l’illegittimità per non aver dato corso all’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione nella misura in cui si segnalavano nuovi spunti investigativi necessari per una più esaustiva valutazione dei fatti di reato come denunciati.

Il ricorso deve decidersi in rito e, quindi, dichiararsi inammissibile per essere stato sottoscritto dalla parte personalmente. Invero per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui – ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico – l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito albo sociale della Corte di Cassazione. Alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione soggettiva di parte processuale, e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100 c.p.p., comma 1) se non col ministero di un difensore munito di specifico mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (in termini, Sez. 6^, 13.4/7.6.2012, P.O. in proc. Cotroneo e a., Rv. 252873).

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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