Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14477

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Svolgimento del processo

R.M. ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all’amianto quale dipendente dell’XXX.

Il Tribunale di Grosseto, all’esito di una consulenza tecnico- ambientale, ha accolto la domanda con riferimento ai periodi ottobre 1975-settembre 1977 e giugno 1979-dicembre 1981.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Inps reiterando l’eccezione di decadenza già proposta in primo grado, sostenendo che la domanda era stata proposta dopo la decorrenza di un triennio dalla domanda amministrativa.

La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modifiche, in quanto era trascorso il termine di decadenza triennale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, essendo la domanda amministrativa risalente al 14.12.1995, mentre il ricorso giurisdizionale risultava proposto il 29.4.2005.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il R. affidandosi a due motivi cui resistono con controricorso l’Inps, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e l’Inail.

Motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha impugnato la statuizione con la quale la Corte di merito ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Inail, con la conseguenza che sulla questione si è formato il giudicato.

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 sostenendo che nel caso in esame non sarebbe applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 essendo la domanda diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla statuizione con la quale la Corte di merito ha qualificato come "domanda all’Inps per il conseguimento dei benefici da esposizione all’amianto" l’istanza presentata dall’interessato in data 14.12.1995, istanza che, secondo l’assunto, non conteneva alcuna domanda di riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, ma solo una delega rilasciata dal R. al patronato al fine della successiva presentazione della domanda, con la conseguenza che la prima domanda amministrativa doveva ritenersi quella, successiva, del novembre 2002 e che la decadenza, quand’anche ritenuta applicabile, doveva ritenersi impedita dal deposito del ricorso giudiziario, avvenuto in data 29.4.2005.

3.- Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte territoriale si è uniformata al principio ripetutamente espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 6382/2012, Cass. ti.

4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011, Cass. n. 12685/2008) secondo cui nel caso in esame si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non v’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza.

4.- Parimentiinfondata è la censura con la quale si sostiene che l’istanza del dicembre 1995 non potrebbe essere qualificata come domanda amministrativa per il conseguimento dei benefici previsti nel caso di esposizione all’amianto, posto che nel documento in questione (per come riportato dal ricorrente nel ricorso per cassazione) il patronato viene espressamente abilitato a svolgere, in nome dell’interessato la "pratica relativa a: rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, L. n. 271 del 1992" e che, comunque, il ricorrente non ha dimostrato, nè allegato, che tale questione sia già stata proposta nei precedenti gradi di merito (non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito: cfr. ex plurimis Cass. n. 230/2006).

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi, desumibili anche dal recente consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali ai quali si è fatto cenno, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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