Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14476

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Svolgimento del processo
T.F. ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all’amianto quale dipendente della XXX.
Il Tribunale di Grosseto, all’esito di una consulenza tecnico- ambientale, ha accolto la domanda con riferimento al periodo aprile 1971-dicembre 1992.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Inps reiterando l’eccezione di decadenza già proposta in primo grado, sostenendo che la domanda era stata proposta dopo la decorrenza di un triennio dalla domanda amministrativa.
La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modifiche, in quanto era trascorso il termine di decadenza triennale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, essendo la domanda amministrativa risalente al 30.8.2001, mentre il ricorso giurisdizionale risultava proposto il 26.7.2007.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il T. con un unico articolato motivo cui resistono con controricorso l’Inps, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e l’Inail.
Motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha impugnato la statuizione con la quale la Corte di merito ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Inail, con la conseguenza che sulla questione si è formato il giudicato.
1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nonchè vizio di motivazione, sostenendo che nel caso in esame non sarebbe applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 essendo la domanda diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, e che, in ogni caso, il termine di decadenza dovrebbe farsi decorrere dalla data di presentazione di una seconda domanda amministrativa, proposta nel 2005, ovvero nel vigore del D.L. n. 269 del 2003.
2.- Il ricorso è infondato in quanto la Corte territoriale si è uniformata al principio ripetutamente espresso da questa Corte (cfr.
ex plurimis Cass. n. 6382/2012, Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011, Cass. n. 12685/2008) secondo cui nel caso in esame si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non v’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza.
3.- Parimenti infondata è la censura con la quale si sostiene che la decadenza sarebbe stata impedita dalla presentazione di una successiva domanda amministrativa, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. ex plurimis Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 17562/2011, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 8406/2010, Cass. n. 7527/2010), la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il beneficio in questione è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr. in motivazione Cass. sez. unite n. 12718/2009), e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe vanificata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda possa determinare il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.
4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi, desumibili anche dal recente consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali ai quali si è fatto cenno, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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