Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24962

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- R.M., già condannato con sentenza del tribunale di Teramo in data 11.6.2010 per il delitto di truffa aggravata continuata- ex art. 61 c.p., n. 7, artt. 81 cpv. e 640 c.p. – alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado-corte di appello dell’ Aquila datata 7.6/6.7.2012 – che, ferma la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato come contestato, rideterminava la pena inflitta in anni uno,mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, deducendo due ragioni di doglianza: a) violazione dell’art. 495 c.p.p., comma 4 per aver disposto il giudice di primo grado la revoca, con motivazione del tutto errata, di una pregressa ordinanza che ammetteva i testi indicati dalla difesa senza aver previamente introdotto il contraddittorio tra le parti; b) violazione dell’art. 603 c.p.p. per avere il giudice di appello rigettato la richiesta di assunzione delle deposizioni testimoniali dei testi G. e J. S. la cui citazione in primo grado era stata revocata "per la loro asserita irreperibilità", mentre la loro non comparizione all’udienza era dovuta al semplice fatto che pur essendo stati regolarmente citati si erano determinati per l’appunto a non comparire.

Il ricorso, in quanto meramente ripetitivo delle ragioni dedotte con i motivi di appello, puntualmente considerate e non condivise in sede di sentenza deve ritenersi inammissibile. Invero il giudice dell’appello ha rimarcato il fatto che a fronte del dar luogo al corso del dibattimento, anche senza l’escussione dei testi ammessi, per ritenere il giudice di conseguenza ininfluente l’apporto probatorio che i predetti avrebbero potuto dare alla decisione, la difesa dell’imputato nella stessa udienza ed nelle due udienze successive nulla ha obiettato. Solo al termine dell’ istruttoria di primo grado ha richiesto l’audizione del solo teste J.G., richiesta rigettata dal giudice che l’ha ritenuta superflua. Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto concerne la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per avere il giudice dell’appello esplicitato la convinzione del giudice di primo grado in merito alla superfluità delle deposizioni testimoniali, di cui si è richiesta l’acquisizione, con un discorso giustificativo del tutto coerente e logico: la deposizione della teste J.S. per non essere stata chiarita la ragione della sua utilità, quella del teste J.G. perchè poco concludente, nel senso che, fermo restando che la posizione prospettata dalla difesa ne segnalava la posizione di coimputato, il predetto avrebbe sì presentato alla persona offesa il R. il quale però, da solo, avrebbe posto in essere una condotta di artifizi e raggiri, rappresentando falsamente di essere socio ed amministratore di società inattive, richiedendo la consegna in più occasioni di merce per un valore complessivo di Euro 195.953.000 senza corrisponderne mai il prezzo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il riarso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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