Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14475

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Svolgimento del processo
P.G. ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all’amianto quale dipendente della XXX di (OMISSIS), poi XXXspa e XXX spa.
Il Tribunale di Livorno, all’esito di una consulenza tecnico- ambientale, ha accolto la domanda con riferimento al periodo dicembre 1969-dicembre 1992.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Inps reiterando l’eccezione di decadenza già proposta in primo grado e sostenendo che la domanda era stata proposta dopo la decorrenza di un triennio dalla domanda amministrativa.
La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modifiche, in quanto era trascorso il termine di decadenza triennale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, essendo la domanda amministrativa risalente al 28.3.2003, mentre il ricorso giurisdizionale risultava proposto il 3.7.2008.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il P. con un unico articolato motivo cui resiste con controricorso l’Inps, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, D.L. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, D.L. n. 103 del 1991, art. 6 nonchè vizio di motivazione, sostenendo che nel caso in esame non sarebbe applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 essendo la domanda diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, e che, in ogni caso, il decorso del termine di decadenza sarebbe impedito dal mancato adempimento, da parte dell’ente previdenziale, dell’obbligo di comunicare al richiedente il provvedimento adottato, ovvero dalla mancanza del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento.
2.- Il ricorso è infondato in quanto la Corte territoriale si è uniformata al principio ripetutamente espresso da questa Corte (cfr.
ex plurimis Cass. n. 6382/2012, Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011, Cass. n. 12685/2008) secondo cui nel caso in esame si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non v’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza.
3.- Parimenti infondata è la censura con la quale si sostiene l’impossibilità che operi la decadenza quando, come nella specie, il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo non contenga le indicazioni prescritte dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 tra cui i gravami proponibili, gli organi amministrativi competenti a decidere e i termini. Nel caso di specie, infatti, la decadenza dell’azione giudiziaria consegue alla omessa, tempestiva proposizione del rimedio giudiziario contro l’esito sfavorevole di un contenzioso amministrativo, mentre, trattandosi di giurisdizione sul rapporto intercorso fra soggetto privato ed ente pubblico, e non sulla legittimità di un singolo atto amministrativo, la circostanza che uno degli atti sia privo di indicazioni prescritte dalla legge può essere sintomo delle buone ragioni del privato ma non può impedire la decadenza (cfr. in motivazione Cass. n. 12685/2008 cit.).
4.- Giova rilevare, infine, che questa Corte ha più volte precisato (cfr. ex plurimis Cass. n. 17562/2011, Cass. n. 7527/2010, Cass. n. 12718/2009) che in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 47 convertito con modificazioni in L. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella "scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ne consegue che, al fine di evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, tale disposizione deve trovare applicazione, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al quinto comma del medesimo art. 47.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, desumibili anche dal recente consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali ai quali si è fatto cenno, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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