Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- D.W. e C.I., già condannati in primo e secondo grado – sentenze del tribunale monocratico di Cremona in data 8.11.2010 e corte di appello di Brescia in data 2/9.7.2012 – il primo alla pena di anni sette, mesi uno di reclusione ed Euro 3.800,00 di multa, il secondo alla pena di anni cinque,mesi nove di reclusione ed Euro 2.300.00 di multa per i delitti, in concorso, di due rapine ai danni degli Uffici postali dei comuni di (OMISSIS) e dei connessi delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo e di furto della autovetture servite per le due rapine – capi I, I1, I2, L, L1 ed L2 – il solo D. anche per altri due delitti rispettivamente di rapina e di tentata rapina, con reati connessi, ai danni degli Uffici postali di (OMISSIS) – capi F, F1,F 2, M, M1 ed M2 -, ricorrono con atto congiunto avverso la seconda decisione.

-2- La difesa degli imputati deduce, nell’ordine: a) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla rapina ai danni dell’Ufficio postale di (OMISSIS), ed ai reati satelliti -capi I, I1 ed I2 – per avere i giudici di merito tratto il giudizio di responsabilità dalle mere conversazioni telefoniche intercettate, nonchè dalla corrispondenza temporale delle date dei versamenti di denaro sui c/c degli imputati e le date del delitto di rapina, malgrado l’incertezza, peraltro in precedenza attestata in fase di indagini nel procedimento incidentale de libertate- ordinanza 25.7.2001 del tribunale del riesame di Brescia – dei riconoscimenti effettuati da parte dei testi oculari e la poco significatività del la disponibilità degli imputati di uno strumento idoneo ad aprire lo portiere delle autovetture; ancora vizio di motivazione in ordine alla rapina ai danni dell’ufficio postale di (OMISSIS) per l’equivocità della conversazione telefonica del 29.5.2011 nel contesto della quale gli imputati farebbero riferimento al delitto, nonchè per la sfasatura di almeno due mesi tra la data ed il provento della rapina ed il versamento di somme non corrispondenti a quelle rapinate sul c/c intestato agli imputati. Con riferimento alla rapina ai danni dell’Ufficio postale di (OMISSIS) -capo F- la difesa di D. denuncia ancora difetto di motivazione per aver tratto la sua responsabilità dalle modalità della condotta delittuosa del tutto conformi a quelle delle altre rapine e dal contestuale versamento di una somma di un importo inferiore rispetto a quello della somma rapinata. La stessa tipologia di censure, infine, la difesa del ricorrente muove con riferimento alla rapina ai danni dell’Ufficio postale di (OMISSIS), in specie per la ritenuta corrispondenza della autovettura utilizzata dalla rapina e di quella oggetto di una conversazione telefonica che invece avrebbe riferimento ad una diversa tipologia di vettura, contrassegnata peraltro da una targa con cifre differenti da quelle rilevate da un teste oculare. Una seconda censura riguarda il diniego,ritenuto, immotivato, delle attenuanti generiche a fronte dei risalenti precedenti penali e delle modalità della condotta.

-3 – Il ricorso è inammissibile per svolgere il tentativo i indurre codesta Corte a tracimare dal campo di conoscenza suo proprio,che è circoscritto all’esame di censure non di merito, ma di legittimità.

Invero il discorso giustificativo giudiziale valorizza una serie di elementi di fatto di indubbio significato probatorio e che non possono manifestamente dar luogo ad illogicità della motivazione. Le due rapine,commesse in concorso, sono chiaramente richiamate nella conversazione tra presenti intercettata il 29.5.2001,dove si richiama l’entità dei proventi, la coincidenza dei periodi in cui sono stati commessi, il riferimento al luogo in cui fu sottratta la macchina utilizzata per la rapina ai danni dell’ufficio di (OMISSIS), dalla corrispondenza temporale delle rapine con il versamento sul c/c di D.W. di elevate somme in contanti di cui non ha saputo e voluto darne la provenienza. Gli stessi significativi elementi di prova i giudici merito colgono con riferimento ai due delitti imputati al solo D.: nell’occasione della rapina ai danni dell’ufficio postale di (OMISSIS) consumata con le stesse modalità delle pregresse, è oltremodo significativo e tranciante il versamento lo stesso giorno del delitto della somma di Euro 7.500.000, di cui l’imputato non ha dato giustificazione, per il tentativo di rapina ai danni dell’ufficio postale di (OMISSIS) i giudici di merito valorizzano, da un lato, una conversazione ambientale nel cui contesto l’imputato fa riferimento al luogo in cui fu rubata la macchina servita per la perpetrazione del delitto e soprattutto, al riconoscimento ad opera di un teste, ritenuto attendibile, che aveva riconosciuto l’imputato alla guida della macchina utilizzata subito dopo la commissione del delitto.

Ora il tentativo della difesa di una diversa interpretazione delle conversazioni ovvero di una contestazione del riconoscimento del teste da ultimo citato, ovvero dei riconoscimento non determinanti in relazione alla rapina nell’ufficio postale di (OMISSIS) non infirmano la logicità del ragionamento giudiziale che si fonda precipuamente su elementi che non possono certo denunciarsi come illogiche premesse di una dichiarazione di responsabilità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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