Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- E.L., già condannato in primo e secondo grado – sentenze del giudice di pace di Gallipoli in data 7.3.2011 e del tribunale monocratico di Lecce, sez. distaccata di Gallipoli in data 17/31.5.2012 – alla pena di Euro 200,00 di multa per il delitto di danneggiamento – ex art. 635 c.p. -, ricorre tramite difensore, nella qualità di imputato e di parte civile costituita,nel medesimo procedimento, nei confronti di V.A., assolto dal primo giudice dai delitti di minaccia ingiuria e lesioni ai danni dell’attuale ricorrente, avverso la seconda decisione censurandola per la manifesta illogicità della motivazione, sia nella parte di condanna ai suoi danni sia nella parte della assoluzione a beneficio di V., rilevando l’omessa considerazione e il travisamento di elementi di prova.

Ora i giudici di merito, con riferimento alla posizione di V., hanno ritenuto, in ordine ai delitti per i quali era intervenuta l’assoluzione, la reciprocità delle offese, il mancato supporto probatorio in ordine al delitto di minacciale non le dichiarazioni interessate dell’imputato, il dubbio circa la sussistenza della scriminante della legittima difesa per le lesioni; con riferimento invece al delitto di danneggiamento degli occhiali da vista del V., hanno valorizzato le dichiarazioni concordi delle persone presenti alla lite tra i due, l’ E. e V., tali N. e C.. Il ricorso,ai soli fini civili, nella parte relativa, alla assoluzione del V. per i delitti di minaccia, ingiurie e lesioni ai danni dell’ E. non merita accoglimento perchè si risolve in censure di merito, prospettando una interpretazione alternativa a quella logicamente svolta dai giudici del merito, di primo e di secondo grado, le motivazioni delle cui sentenze si integrano reciprocamente. Invero il giudice di secondo grado ha richiamato "il percorso argomentativo del primo giudice" ritenendolo del tutto condivisibile per poi subito dopo riferirne le conclusioni. Invero non incorre nel vizio suddetto il giudice di secondo grado che riconsideri le questioni a lui devolute, dimostrando di averle prese in esame, rispettando così il principio del doppio grado, in modo che la decisione conforme risulta a sorretta da motivazioni vicendevolmente integrabili e quindi riconducibili ad unità.

Infondato, invece, ma prescritto deve definirsi il ricorso proposto dall’ E. nella sua qualità di imputato: invero i giudici di merito hanno richiamato le deposizioni di due testi, presenti ai fatti, tali N. e C. che hanno concordemente dichiarato, senza la possibilità di mettere in dubbio la loro credibilità, che la rottura degli occhiali del V. fu posta in essere dal D. quando la lite tra i due si era ormai esaurita, sicchè le argomentazioni della difesa sul punto si risolvono in censure non manifestamente infondate sul piano logico, nella misura in cui valorizzano una testimonianza favorevole alla propria tesi, ma non valorizzata dal giudice del merito a fronte di elementi fattuali contrari, ma in definitiva perdenti. Il reato comunque è prescritto per essere decorso,dal giorno della sua commissione- (OMISSIS) – il termine – sette anni e mezzo condizionante la declaratoria della sua estinzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di E. L. per essere il reato estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili e condanna E. alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile V. A. che liquida nella complessiva somma di 2.000 Euro, più IVA e CPA. Dichiara inammissibile il ricorso di E.L. nella sua qualità di parte civile.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *