Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14473

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 24.9.2009 l’INPS proponeva appello contro la sentenza su indicata del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto a R.A. il beneficio contributivo L. n. 257 del 1992, ex art. 13 per ultra decennale esposizione all’amianto dal 1.11.1978 al 26.6.1979 e dal 1.3.1983 al 31.12.1992. Al riguardo, l’appellante censurava la sentenza del Tribunale in quanto aveva disatteso l’eccezione di decadenza (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e succ. modifiche) e l’eccezione di giudicato già sollevate dall’INPS in primo grado. Concludeva per la riforma della sentenza e per la dichiarazione di inammissibilità della domanda del R..
Con memoria depositata il 22.2.2010 R.A. resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
La corte d’appello di Firenze con sentenza del 5-15 marzo 2010, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda proposta da R.A. in primo grado e lo condannava a rimborsare all’INPS le spese del doppio in grado.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il R. con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 638 del 1970, art. 47. In particolare il ricorrente richiama l’intervento delle sezioni unite del 2009 (sentenza n. 12.720 del 2009) che hanno escluso l’operatività della decadenza nel caso di richiesta di adeguamento della prestazione previdenziale. In ogni caso la decadenza della prestazione pensionistica non può che operare esclusivamente con riferimento ai ratei pregressi.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia in particolare la violazione falsa applicazione della L. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5. Deduce che il silenzio serbato dall’Inps sulla domanda di prestazione comporta l’inoperatività della decadenza dell’azione giudiziaria.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese di lite, non sorretta da adeguata e congrua motivazione.
2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.
La corte d’appello a riformato la pronuncia di primo grado sul rilievo che tra le parti si era già formato un giudicato in ordine all’intervenuta la decadenza, di carattere sostanziale, di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Ha infatti osservato che con sentenza n. 747 12008 del 16 – 28 maggio 2008 la Corte di Appello di Firenze – Sezione lavoro aveva confermato Trib. Livorno giudice del lavoro n. 1725 del 18.11.2005, la quale aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale la domanda giudiziale di R.A. per il riconoscimento del beneficio contributivo da esposizione all’amianto dal 1978 in avanti alle dipendenze delle acciaierie XXX di (OMISSIS). Infatti la domanda amministrativa risaliva al 9.10. 1996 e – in quel caso – la successiva azione era stata promossa in tribunale il 25.7.2005.
Le censure mosse dalla ricorrente convergono tutte verso l’interpretazione dell’art. 47 citato laddove la ratio decidendi consiste nella intervenuto precedente giudicato tra le parti;
affermazione questa che in realtà il ricorrente non censura.
Inammissibile è poi la questione di costituzionalità, afferente all’art. 47 citato, sollevata dalla ricorrente nella memoria per difetto di rilevanza stante la evidenziata (diversa) ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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