Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- I.G.C., già condannato in primo e secondo grado – sentenze del tribunale monocratico di Milano in data 6.7.2011 e corte di appello della stessa città in data 6.9/3.10.2012-alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il delitto di truffa aggravata – ex art. 61 c.p., n. 7 e art. 640 c.p. – ricorre avverso la seconda decisione e deduce, con il richiamo all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e): a) violazione dell’art. 552 c.p.p., comma 3 per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 22.11.2010 del co – difensore di fiducia, avv. XXX) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione giudiziale del fatto di reato come contestato.
In breve il fatto di reato come ricostruito dai giudici di merito, l’imputato, quale amministratore unico di XXX s.r.l., società il cui oggetto sociale consisteva nel prenotare e gestire campagne pubblicitarie per conto di altre aziende, con artifizi e raggiri, producendo una falsa lettera di malleva della Confederazione italiana Agricoltori e facendo valere il buon esito della campagna pubblicitaria dell’anno precedente – il 2004-, induceva in errore i responsabili della s.p.a. XXX Pubblicità che si impegnavano a realizzare una costosa campagna pubblicitaria nell’interesse della predetta Confederazione, senza che poi il rilevante costo della predetta campagna, equivalente ad oltre 475.000 Euro venisse pagato, ma anzi incassato direttamente dall’imputato. La campagna pubblicitaria era finanziata dalla Comunità Europea che ne avrebbe rimborsato il costo dietro documentazione e fatture quietanzate.
In udienza è pervenuto il certificato di morte dell’imputato ricorrente. La soluzione del ricorsoci sensi dell’art. 150 c.p., è obbligata. Nulla alla parte civile a fronte dell’evento morte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte del reo.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *