Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14472

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 17/2010, emessa il giorno 14 gennaio 2010, il Tribunale di Livorno, all’esito della disposta c.tu. tecnico – ambientale, ha accertato l’esposizione ultradecennale all’amianto del ricorrente M.R. per il periodo luglio – settembre 1974, luglio 1975 – luglio 1976 e ottobre 1977 – dicembre 1992 (avendo lavorato come operaio saldatore alle dipendenze di alcune aziende del settore plastica e gomma), con conseguente diritto dello stesso al beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche. Con la medesima pronuncia l’Istituto previdenziale è stato condannato alla rivalutazione del periodo contributivo suddetto nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Inps, che in particolare ha dedotto come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, fosse maturata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 con conseguente improponibilità della domanda.

L’appellato, costituendosi, ha resistito all’impugnazione.

La corte d’appello di Firenze con sentenza 5-17 novembre 2010, in accoglimento dell’appello dell’INPS ed in conseguente riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in primo grado da M.R. ed ha compensato tra le parti le spese processuali del doppio grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il M. con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare degli artt. 436 e 416 c.p.c.. Si duole del fatto che la corte d’appello si sia pronunciata su eccezioni formulate per la prima volta con il gravame, e quindi tardive, e non abbia considerato che l’atto d’appello era privo dei presupposti processuali di specificità. Insisteva poi nella ritenere non applicabile nella specie il regime della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia in particolare la violazione dell’art. 47 citato nonchè della L. n. 326 del 2003, art. 47. Sostiene che l’unica decadenza in tema di benefici contributivi per esposizione all’amianto e quella contemplata dalla L. n. 326 del 2007. In ogni caso ci sarebbe decadenza da i ratei ma non dal diritto.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Questa corte (Cass. 3 febbraio 2012 n. 1629) ha già affermato – e qui ribadisce – che l’autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema assicurativo – previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentante, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento — anche se con effetti retroattivi – della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto presentata da soggetto già pensionato.

Quindi conformemente a quanto ritenuto dalla corte d’appello e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il regime della decadenza di cui all’art. 47 citato trova applicazione nella specie.

La corte d’appello ha infatti chiarito che il ricorrente presentò domanda all’Inps in data 29 luglio 2003 e pertanto da tale data decorre il termine di decadenza di tre anni e 300 giorni di cui all’art. 47 citato. Nella specie il ricorrente ha poi presentato una nuova domanda diretta al conseguimento della rivalutazione contributiva in data 23 maggio 2008. Ma questa seconda domanda amministrativa non vale a rimettere in termini il ricorrente in relazione a una decadenza, di carattere sostanziale, ormai già verificatasi.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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