Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14471

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso in data 4.06.08, notificato congiuntamente a pedissequo decreto in data 1.07.07, D.P.G., esponendo di aver lavorato presso la società XXX spa, stabilimento di (OMISSIS) nel periodo dal 06.05.1968 al 1991, in continuo contatto con ambiente e materiale a dispersione di amianto, richiedeva la concessione dei benefici di rivalutazione contributiva ex L. n. 257 del 1992 e succ. mod., avendo egli maturato e percepito sin dal settembre del 1992 il trattamento pensionistico. A sostegno della propria domanda, i ricorrente deduceva di aver svolto nel periodo indicato mansioni di manutentore, meccanico ed elettrico, addetto ai reparti forni elettrolitici, fonderia, lavaggi gas criolite, macinazione e pasta elettrodica, laboratorio analisi chimiche ed altro come curriculum professionale inviato all’INAIL di Bolzano in data 25.02.03, mansioni per le quali l’INAIL aveva riconosciuto il rischio amianto ai sensi della citata normativa, attribuendo ad altri lavoratori addetti alle medesime mansioni svolte dal ricorrente presso i medesimi reparti i benefici previdenziali previsti in caso di esposizione ad amianto. li ricorrente, al contrario, non aveva ricevuto i benefici di legge a causa dell’omesso rilascio del curriculum lavorativo da parte della società datrice di lavoro in favore dell’INAIL (competente a sua volta alla predisposizione della certificazione attestante l’esposizione all’amianto), benchè ripetutamente richiesto dal lavoratore.
2. In seguito alla costituzione dell’INPS, avvenuta con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.08, il giudice ammetteva la prova orale, come dedotta dalle parti, all’esito della quale con sentenza n. 68/09 del 11.03.2009 accoglieva la domanda. In particolare il Tribunale di Bolzano, Sezione Lavoro, avendo effettuato una analitica ricognizione degli argomenti di causa ed avendo respinto le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell’Istituto convenuto, perveniva ad un giudizio favorevole alla richiesta del lavoratore sulla base della ritenuta applicabilità, nel caso di specie della disciplina prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13 e della raggiunta prova dell’esposizione qualificata all’amianto per il periodo – ultradecennale – di prestazione di attività lavorative alle dipendenze della società XXX di (OMISSIS). Veniva, infatti, accertato che il lavoratore, dopo aver esaurito tutti i rimedi amministrativi previsti dalla indicata legge, sia nei confronti dell’INAIL che nei confronti dell’INPS, aveva giustamente intentato la controversia per vedere riconosciuto il proprio diritto alla rivalutazione della propria anzianità contributiva ai fini pensionistici per il coefficiente di 1,5 avendo egli svolto per il periodo dal maggio del 1968 a tutto il 1991 mansioni esposte costantemente all’amianto nella misura eccedente i limiti imposti dalla normativa d’obbligo come peraltro riconosciuto dallo stesso Istituto assicurativo pubblico (INAIL) che aveva certificato l’avvenuta esposizione a rischio amianto ai sensi della citata normativa a tutti i manutentori meccanici ed elettrici della società XXX muniti di curriculum lavorativo.
Il giudice di prime cure, infine, dovendosi pronunciare sull’eccezione di decadenza D.P.R. n. 639, ex art. 47 formulata da controparte, riteneva che, in adesione al prevalente e più recente orientamento interpretativo della S.C., in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992 convertito nella L. n. 438 del 1992, l’omissione nel provvedimento dell’INPS delle indicazioni prescritte dal comma quinto del detto art. (precisazione dei gravami esperibili e dei termini per l’esercizio dell’azione giudiziaria), configurasse un impedimento al decorso del termine di decadenza. Per tale motivo, il Tribunale di Bolzano, rigettando l’eccezione di decadenza sollevata dall’Istituto convenuto, riteneva che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 fosse sottoposto al solo limite della prescrizione ordinaria decennale, riconoscendo per tal modo al lavoratore il diritto alla rivalutazione anche dei ratei pregressi nell’ambito del decennio antecedente la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione presentata in data 4.10.06.
3. Con atto d’appello dd. 15.04.2009, l’I.N.P.S. proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 68/09 del 11.03.2009 comportante integrale accoglimento delle domande del D.P..
Con comparsa di costituzione e risposta dd. 28.05.09 si costituiva in giudizio il D.P. il quale contestava tutti i motivi di gravame dell’appellante ed in particolare eccepiva la inconferenza nel caso in esame della eccepita decadenza triennale del diritto alla rivalutazione dei ratei pregressi, non potendo la disposizione di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 essere applicata al procedimento in oggetto.
Con sentenza n. 58/2009 dd. 25 – 27.11.09, la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, In parziale riforma della sentenza di primo grado confermava il capo di sentenza "relativo al diritto del ricorrente al conseguimento della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8" limitando tuttavia "ai tre anni antecedenti la data di proposizione del ricorso di primo grado (4.06.08) il diritto del ricorrente alla percezione del ratei già maturati ante causam, oltre agli accessori.
Con la suddetta sentenza la Corte territoriale, pur riconoscendo il diritto del lavoratore ad ottenere la rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 in considerazione dell’avvenuta esposizione qualificata ad amianto per il periodo lavorativo dal 6.05.68 al 1991, riteneva di applicare al caso di specie il particolare regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 art. 47, limitando il diritto alla rivalutazione, per quanto riguarda i ratei pensionistici pregressi, a quelli maturati nel triennio antecedente la data di deposito in Tribunale del ricorso ex art. 414 c.p.c..
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il D.P. con un solo motivo.
Resiste con controricorso l’INPS che ha proposto ricorso incidentale ed ha successivamente depositato anche memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4.
Sostiene che il regime della decadenza di cui all’art. 47 citato non trova applicazione nella specie perchè la domanda giudiziale aveva ad oggetto non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma l’adeguamento ovvero il ricalcolo della prestazione previdenziale già conseguita mediante rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto.
2. Con il ricorso incidentale l’istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 citato e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6. Contesta in particolare l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la decadenza determina l’estinzione del diritto limitatamente ai ratei pregressi della prestazione previdenziale.
3. I giudizi promossi con ricorso principale ed incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa pronuncia impugnata.
4. Il ricorso principale è infondato.
Questa corte (Cass. 3 febbraio 2012 n. 1629) ha già affermato – e qui ribadisce – che l’autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema assicurativo – previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi – della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto presentata da soggetto già pensionato.
Quindi conformemente a quanto ritenuto dalla corte d’appello e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il regime della decadenza di cui all’art. 47 citato trovava applicazione nella specie.
Questa essendo l’unica censura mossa dal ricorrente, che richiamando soprattutto la pronuncia delle sezioni unite della 2009 (Cass. n. 12720 del 2009, cit.) sostiene che non operi affatto il termine di decadenza di cui all’art. 47, il ricorso principale va integralmente rigettato.
5. Il ricorso incidentale è inammissibile.
E’ vero – come sostenuto dall’Istituto – che questa Corte (Cass. 24 aprile 2012, n. 6382; Cass. 19 maggio 2008, n. 12685) ha affermato che, essendo la domanda relativa non alla determinazione dei singoli ratei di pensione, ma all’accertamento dei contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, non sussiste alcuna ragione per non applicare il termine decadenziale di cui all’art. 47.
Però risulta dalla sentenza impugnata che in grado d’appello l’istituto sostenne la mancanza della domanda amministrativa. La Corte d’appello ha respinto questo rilievo affermando che risultava che il ricorrente aveva proposto domanda amministrativa in data 29 giugno 2006. Essendo stata la domanda giudiziale proposta in data 4 giugno 2008, ossia nel rispetto del termine di tre anni e 300 giorni di cui all’art. 47 citato, correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto la spettanza del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto.
6. In conclusione entrambi i ricorsi non possono essere accolti.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della sostanziale reciproca soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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