Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- G.V., già condannato in abbreviato con sentenza del tribunale di L’Aquila datata 16.2.2006 peri delitti, in continuazione, di percosse, ingiurie,minacce e danneggiamento- artt. 81 cpv. 581, 594, 612 e 635 – alla pena di mesi uno di reclusione, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado- corte di appello della stessa città datata 25.2/3.3.2011 – che, ferma la dichiarazione di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati, rideterminava la pena inflitta in Euro 300,00 di multa, deducendo, con il richiamo all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul versante del travisamento delle risultanze probatorie. In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: nel contesto dell’accesso di D. P. e tale M., nelle rispettive qualità di Sindaco e di titolare dell’ impresa che eseguiva i lavori di una strada interpoderale, sul luogo interessato ai lavori, sorgeva una lite tra il Sindaco ed il proprietario di un terreno interessato alla strada vicinale, per l’appunto il G.V., in seguito al quale quest’ ultimo, dopo una iniziale aggressione verbale contro il D. P., colpiva con un bastone la carrozzeria del fuoristrada di quest’ ultimo e quindi il predetto alle gambe ed ai fianchi, prima che il D.P. riuscisse a strappargli di mano il bastone. I giudici di merito valorizzano,per la ricostruzione dei fatti, le deposizioni del M., del tutto collimanti con quelle rese dal del P., assolto in secondo grado dall’ imputazione di lesioni personali ai danni dell’attuale imputato perchè il fatto non costituisce reato per difetto di dolo e di colpa.

Il ricorso è inammissibile perchè svolge il tentativo i indurre questa Corte ad invadere il campo di conoscenza che non è il suo, quello del merito: invero a fronte di un discorso giustificativo che si snoda in considerazioni del tutto logiche oltre che sorrette da dati di fatto, quali l’inverosimiglianza del racconto dell’ imputato, che senza alcuna ragione sarebbe stato aggredito dal Sindaco e dal titolare dell’impresa impegnata nei lavori pubblici interessanti un suo terreno, racconto peraltro smentito, nella parte in cui l’imputato sarebbe rimasto a terra sul posto della asserita aggressione, da due testi degno di fede, ed a fronte della deposizione del teste M., prosciolto da ogni accusa in sede di udienza preliminare, del tutto coerente e plausibile, tanto da collimare con le dichiarazioni rese dalla persona offesa, D.P. D., vi è poco o nessun spazio per una verifica che, per essere vincente in sede di legittimità, dovrebbe pervenire, ma non può, ad un giudizio di manifestata illogicità della motivazione giudiziale.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *