T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 27

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno in qualità di Vice Sovrintendente di Polizia, impugna con il ricorso in epigrafe, notificato in data 24 febbraio 2009 e depositato in data 19 marzo 2009, il decreto del ministero dell’Interno n. 2395/08/N del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo nonché il parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio posizione n. 2025/2006, in data 27/09/2007.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 07 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il quadro normativo applicabile alla presente controversia è il seguente: ai sensi dell’art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre rimangono devolute al giudice amministrativo le sole controversie relative al rapporto di lavoro del personale di cui all’art. 1 comma 4 del citato decreto legislativo, quelle in materia di procedure concorsuali nonché quelle proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (a cui si richiamano le sentenze del giudice amministrativo in materia: ex pluribus, T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 12 gennaio 2007 n. 147), ha più volte avuto occasione di precisare che, ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, l’art. 45, comma 17, del D.lgs. 31.3.1998, n. 80 (oggi art. 69, comma 7, del T.U. 30.3.2001, n. 165) pone un discrimine temporale (30.6.1998) riferito al momento della verificazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata dal dipendente, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione. Quando, invece, la lesione è prodotta da un atto di natura provvedimentale, in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e cioè al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr., ex pluribus, Cass. SS.UU., 17.10.2002, n. 14766; 23.1.2004, n. 1234).

Pertanto, poiché la domanda di equo indennizzo a seguito di riconoscimento della causa di servizio introduce un procedimento complesso in esito al quale l’Amministrazione si pronuncia sull’istanza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora si tratti, come nel caso in esame, di provvedimento adottato in epoca successiva al 30.6.1998 (cfr. Cass. SS.UU. 23 gennaio 2004 n. 1234/04; Cass. Civile, SS.UU. 10 luglio 2006 n. 15619 e 7 marzo 2003 n. 3438; 12.6.2006, n. 13535).

Il provvedimento conclusivo del procedimento per equo indennizzo è intervenuto in data 14/11/2008 (e, quindi, in epoca posteriore al 30 giugno 1998) e poiché – secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione – il beneficio in tali forme conseguibile non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto da tale rapporto, la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto ha la giurisdizione (così, espressamente per la parte motiva, Cass. Sez. Un., 10 luglio 2006, n. 15619, Cass. Sez. Unite n. 3438/2003 e n. 1234/2004).

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione e individua nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il giudice fornito di giurisdizione sulla materia del ricorso, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo verrà riproposto innanzi a codesto giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salvi, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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