T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 15

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente del Comune di Piacenza, impugna con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 gennaio 2008 e depositato in data 05 febbraio 2008, la determinazione n. 1987 del 12.11.2007 adottata dal Comune di Piacenza nonché la delibera del Ministero dell’Economia e Finanze – Comitato di verifica della cause di servizio posizione n. 8235/2006, in data 16 ottobre 2007, con la quale è stato dato parere negativo in ordine alla non dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato nei suoi riguardi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Alla pubblica udienza del 07 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato in decisione.

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente nella propria memoria, in cui si sostiene che ai sensi dell’art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre rimangono devolute al giudice amministrativo le sole controversie relative al rapporto di lavoro del personale di cui all’art. 1 comma 4 del citato decreto legislativo, quelle in materia di procedure concorsuali nonché quelle proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000.

L’eccezione è fondata.

Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (a cui si richiamano le sentenze del giudice amministrativo in materia: ex pluribus, T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 12 gennaio 2007 n. 147) ha più volte avuto occasione di precisare che, ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, l’art. 45, comma 17, del D.lgs. 31.3.1998, n. 80 (oggi art. 69, comma 7, del T.U. 30.3.2001, n. 165) pone un discrimine temporale (30.6.1998) riferito al momento della verificazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata dal dipendente, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione. Quando, invece, la lesione è prodotta da un atto di natura provvedimentale, in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e cioè al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr., ex pluribus, Cass. SS.UU., 17.10.2002, n. 14766; 23.1.2004, n. 1234).

Pertanto poiché la domanda di equo indennizzo a seguito di riconoscimento della causa di servizio introduce un procedimento complesso in esito al quale l’Amministrazione si pronuncia sull’istanza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora si tratti, come nel caso in esame, di provvedimento adottato in epoca successiva al 30.6.1998 (cfr. Cass. SS.UU. 23 gennaio 2004 n. 1234/04; Cass. Civile, SS.UU. 10 luglio 2006 n. 15619 e 7 marzo 2003 n. 3438; 12.6.2006, n. 13535).

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione e individua nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il giudice fornito di giurisdizione sulla materia del ricorso, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi a codesto giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salvi, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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