Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 05-06-2013, n. 24447

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.5.2006, il Tribunale di Busto Arsizio assolse S.L. dai reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di strumento atto ad offendere per non aver commesso il fatto.

Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica propose gravame e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17.9.2012, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò l’imputato responsabile del reato di rapina aggravata e lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, pene accessorie.

Dichiarò non doversi procedere per prescrizione in ordine alla contravvenzione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge per la nomina di un sostituto processuale ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in presenza di astensione dalle udienze proclamata dall’Unione Camere Penali; anche se la Corte d’appello non avesse ritenuto legittima l’astensione del difensore, avrebbe dovuto procedere alla nomina di un nuovo difensore ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 1, assegnando termine a difesa;

2. violazione di legge in relazione alla notificazione da parte del giudice di primo grado della nomina di un nuovo difensore di ufficio con un atto incompleto in quanto riportante solo la nomina, in numero di R.G.N.R. e l’indicazione del Tribunale di Busto Arsizio, senza precisazione se monocratico o collegiale, senza specificare la data dell’udienza successiva e senza allegare il verbale dell’udienza precedente; si tratterebbe di una nullità assoluta ed avrebbe impedito al precedente difensore di eccepire l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine;

3. vizio di motivazione in relazione alla rilevabilità d’ufficio della inutilizzabilità degli atti compiuti altre il termine di indagine e posti a base della decisione; peraltro le ricognizioni fotografiche non sarebbero sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità;

4. violazione di legge per mancata concessione di attenuanti generiche;

5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Motivi della decisione

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Non consta dal verbale di udienza di udienza di appello del 17.9.2012 che sia stata comunicata la partecipazione all’astensione dalle udienze del difensore nè che sia stato segnalato alcun altro impedimento, sicchè correttamente è stato nominato un sostituto processuale ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, e nessun avviso doveva essere dato al difensore sostituto presente.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge in parte censure di merito.

La Corte territoriale si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità circa la non rilevabilità d’ufficio della inutilizzabilità conseguente al superamento dei termini di indagine e nel ricorso non si svolgono argomenti che possano indurre a mutare tale indirizzo.

La valutazione di sufficienza della prova è di merito e non sindacabile in questa sede.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha determinato la pena in ragione della personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali e dalla gravita dei fatti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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