Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 05-06-2013, n. 24446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.3.2005, il Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione dello Stiviere, fra l’altro, dichiarò T.G. responsabile dei reati di ricettazione e truffa aggravata, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Avverso tale pronunzia anche l’imputato sopra indicato propose gravame ma la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 6.3.2012, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo vizio di motivazione in quanto l’affermazione di responsabilità sarebbe avvenuta sull’assunto non vero che la persona offesa aveva dichiarato che l’imputato sarebbe stato il silenzioso accompagnatore del coimputato Tu.Gi., che subito dopo la consegna dell’assegno risultato falso, si era messo alla guida del veicolo poi trovato nella disponibilità di T..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per genericità.

La Corte territoriale ha rilevato che T. si era posto alla guida del veicolo subito dopo la consegna dell’assegno da parte del coimputato.

Nel ricorso si contesta l’assunto ma non si allegano nè si trascrivono le dichiarazioni che si assumono travisate.

Questa Corte ha affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

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