T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 32

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – La ricorrente R.I.U. s.r.l. impugna l’atto n. 7750 del 5.11.98 – di cui afferma aver conosciuto l’esistenza solo in data 7.5.02 "nel corso di un incontro con il Sindaco" del Comune di xxx – emesso nei confronti di A.V., con cui lo stesso viene diffidato a demolire, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, l’impianto di trasmissione (che la ricorrente dichiara essere di sua proprietà) e a ripristinare lo stato dei luoghi.
1.1. – In fatto, precisa di essere titolare della concessione di radiodiffusione sonora in sede locale del 19.3.94, di aver acquisito l’impianto di cui trattasi, in data 26.4.96, da R.K.K. s.n.c. di G.S. & C. e di aver stipulato contratto di locazione dell’area su cui esso insiste, con il proprietario xxx, in data 1.10.97.
Solo il 7.5.02 avrebbe avuto conoscenza dell’ordinanza qui opposta, emessa nei confronto di tale A.V., che afferma essere non il proprietario dell’area, come sostenuto dal Comune, bensì terzo rispetto ai fatti di cui è causa.
1.2. – Impugna quindi l’ordinanza di demolizione, eccependo:
1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
2) violazione di legge ed errore sul presupposto;
3) violazione del suo diritto ad esercire l’impianto di cui trattasi;
4) violazione dell’art. 3, comma 22, della L.249/97 e dell’art. 4 della L. 223/90.
2. – Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, eccepisce la carenza di legittimazione della ricorrente, che è estranea alla provvedimento impugnato, non essendo proprietaria del terreno (che, dai Registri Immobiliari, risulta appartenere ad A.V.), né avendo mai chiesto concessione edilizia (o DIA) per il manufatto, che risulta quindi del tutto abusivo.
3. – Entrambe le parti hanno dimesso ampie memorie con cui riassumono e precisano le già rassegnate conclusioni.
4. – Si può prescindere dall’eccezione sollevata dal Comune, dato che il ricorso non è comunque fondato.
4.1. – Col primo motivo, si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento di emissione della diffida a demolire alla ricorrente.
La doglianza è infondata e, anche, improcedibile ex art. 21octies della L. 241/90.
Si osserva, per incidens, che l’atto di cui si controverte, ancorchè qualificato diffida, è in realtà un vero e proprio ordine di demolizione, poiché contiene l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, l’area sarà acquisita al patrimonio comunale (come poi è avvenuto).
L’art. 101 della L.r. 52/91, dispone che "il Sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 102, ingiunge la demolizione"; il che evidenzia sia che l’atto è obbligatorio quanto alla sua emanazione e vincolato nel contenuto; sia che svolge, appunto, la funzione di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
Il problema sollevato dalla ricorrente, comunque, è un altro: essa si duole della circostanza che quest’atto sia stato notificato solo al proprietario del terreno A.V. (che la stessa, tra l’altro, contesta essere tale).
La censura non può essere accolta.
Il Comune, infatti, accertato che era stata realizzata un’opera, che riteneva abusiva, ha attivato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’unico soggetto in quel momento noto, e cioè il proprietario del terreno, quale risultava dai Registri Immobiliari.
Nessun obbligo poteva sussistere, in capo al Comune, di notificare il provvedimento anche alla ricorrente, di cui ignorava (o, quanto meno, non era legalmente tenuto a conoscere) l’esistenza, dato che la stessa non ha potuto dimostrare di aver reso edotto l’Ente di aver acquisito la proprietà dell’impianto; ugualmente il Comune non aveva motivo di compiere ulteriori indagini sulla proprietà del fondo su cui l’opera insisteva, dal momento che lo stesso, dalla verifica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, risultava appartenere ad A.V.. Né la ricorrente ha fornito qualche prova che il xxx (col quale ha stipulato un contratto di affitto del fondo) sia il reale proprietario.
L’istante osserva peraltro che il Comune, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe comunque potuto acquisire informazioni (dal proprietario dell’area) in merito al proprietario dell’impianto.
Anche ammesso che il Comune non abbia agito con l’ordinaria diligenza e che l’obbligo di notifica anche alla ricorrente vi fosse, il provvedimento non potrebbe comunque, oggi, essere annullato ostandovi il disposto di cui all’art. 21octies della L. 241/90, secondo cui "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (sul punto si ritornerà più oltre).
Infatti, a tenore di costante giurisprudenza, la prescrizione di cui all’art. 21octies ha carattere squisitamente processuale, essendo un comando risvolto al Giudice che decide il ricorso, con la conseguenza che essa si applica nel momento in cui l’impugnazione viene esaminata nel merito, indipendentemente dal fatto che il provvedimento (e la ritenuta irregolarità nella comunicazione di avvio del procedimento) di cui si controverte siano intervenuti prima dell’entrata in vigore della modifica normativa (sul punto, si vedano, per tutti: C.S. n. 4614/07 e 1588/08, e, sul principio: Corte Costituzionale n, 560/00; nonché TAR F.V.G. n. 808/06).
4.2. – Il terzo motivo lamenta che l’ordine di demolizione violi il diritto ad esercire l’impianto.
La doglianza è infondata, poiché il profilo edilizio dell’impianto è cosa del tutto diversa dalla concessione di radiodiffusione sonora in sede locale, che pacificamente la ricorrente possiede. Essa può quindi esercitare la propria attività, ma certo non può farlo utilizzando un impianto abusivo.
4.3. – Il secondo e quarto motivo riguardano, appunto, questo aspetto. La ricorrente afferma, con vari argomenti, che la struttura non abbisognava di titolo edilizio.
Così non è.
Innanzi tutto si precisa che, nella documentazione in atti, non si rinviene il momento esatto dell’abuso, tuttavia, dall’atto di cessione di ramo d’azienda del 26.4.96 (doc. n. 6 di parte istante) si può ragionevolmente ritenere che l’impianto sia stato realizzato qualche anno addietro; quindi in vigenza della L.r. 52/91, che, per quanto qui rileva, all’art. 77 stabilisce che "sono soggetti al rilascio della concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al Capo I del presente Titolo", il quale a sua volta, all’art. 61, prevede che hanno rilevanza urbanistica gli interventi "rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto: a) alla potenzialità insediativa e produttiva; b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l’intorno; c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi". Inoltre, per la legge regionale (art. 62), "sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo".
Risulta quindi del tutto consequenziale che il manufatto in questione, al di là del suo specifico uso (non espressamente contemplato dalla legge) per le sue rilevanti dimensioni (trattasi di un traliccio dell’altezza di circa 30 metri, su cui sono posizionate varie antenne e di un box di lamiera zincata, con tetto a due falde, su basamento di calcestruzzo di circa 28 mc. di volume) era da considerarsi intervento di nuova realizzazione avente rilevanza urbanistica e, come tale, soggetto al rilascio di concessione edilizia.
4.3.1. – Va da sé che anche il richiamo alle leggi in tema di radiodiffusione non giovano alla ricorrente, posto che la L. 223/90, all’art. 4, dispone che "il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 ("concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata") o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione"; in altre parole, la concessione di radiodiffusione di cui la ricorrente era titolare non la esonerava affatto dall’onere di presentare apposita domanda per il rilascio della concessione edilizia, (che non ha mai proposto), bensì la abilitava a richiederla.
Non diversamente si esprime l’art. 3, comma 22, della L. 249/97 che afferma che "le norme di cui all’art. 4 della legge n. 223/90, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l’applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento"; anche questa norma infatti non esonerava coloro che esercitavano attività di radiodiffusione dal richiedere un titolo edilizio per la realizzazione degli impianti, ma solo (se del caso) ad ottenerla anche in assenza di una pianificazione/programmazione ad hoc.
In definitiva, il ricorso va respinto.
5. – Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *