Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 05-06-2013, n. 24444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.11.2010, il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarò P.G. responsabile dei reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, unificati sotto il vincolo della continuazione e – con la diminuente per la minore età prevalente sulle aggravanti, con la riduzione per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 31.5.2012, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per la rapina basata sull’individuazione fotografica ad opera delle persone offese, le quali non avevano invece riconosciuto l’imputato nella ricognizione di persona effettuata. Sarebbe non influente l’indicazione del numero di targa del ciclomotore individuato posto che le stesse persone non hanno comunque riconosciuto l’imputato.

Sarebbe perciò almeno dubbia la responsabilità dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

La Corte territoriale ha privilegiato l’individuazione fotografica siccome eseguita a dieci giorni dal fatto, rispetto alla ricognizione di persona con esito negativo intervenuta a circa un anno dal reato.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l’intervenuta prescrizione della contravvenzione.

Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, d’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 23428 del 22.3.2005 dep. 22.06.2005 rv 231164).

Non si fa luogo a condanna alle spese ed all’irrogazione di sanzione trattandosi di minore all’epoca dei fatti.

Si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri atti identificativi del minore a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi del minore a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Cosi deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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