T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 53

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
la ricorrente è un’industria che produce principi attivi destinati alle industrie farmaceutiche, mediante processi di sintesi e con l’ausilio di tecnologie avanzate nel campo della chimica. Essa è dotata sin dal 1986 di un impianto di depurazione di reflui idrici provenienti dalle lavorazioni di produzione di principi attivi farmaceutici. L’impianto, che, come dichiarato dal ricorrente, ha avuto un costo di investimento di alcune decine di miliardi e che occupa otto dipendenti a ciclo continuo, è indispensabile per la garanzia e la protezione dell’ambiente circostante e consiste in un trattamento chimico fisico, un pretrattamento biologico e una trattamento biologico a fanghi attivi seguito da filtrazione e parziale disidratazione del fango. Dall’ottobre 1993 la società ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione definitiva allo scarico delle acque provenienti dall’impianto di depurazione nel fosso xxx in xxx. Nel novembre 1996 il consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone (ASI) comunicava a tutte le aziende interessate che dal dicembre del medesimo anno sarebbero stati completati gli impianti di sollevamento del collettore fognario che avrebbero consentito di convogliare i reflui all’impianto di depurazione consortile. In data 17 maggio 2007 l’amministrazione provinciale nel rinnovare l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue della ditta ricorrente disponeva varie prescrizioni in merito allo scarico e nel febbraio del 2007 a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 59/2005 di attuazione della direttiva CE 96/61 relativa alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, la società ricorrente chiedeva all’amministrazione provinciale il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto industriale di cui trattasi. L’amministratore provinciale, istruita la pratica ed indetta, in applicazione del decimo comma dell’art. 5 D.Lgs. 59/05, una conferenza di servizi a cui erano chiamati a partecipare oltre alla provincia e alla società ricorrente, l’ARPA Lazio, l’ASL di Frosinone, il comune di xxx ed il consorzio ASI, adottava l’atto impugnato emettendo l’autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla C. prescrivendo alla ricorrente " di provvedere entro anni uno dalla rilascio della presente… ad effettuare lavori di allaccio alla fognatura consortile ASI degli scarichi industriali, provvedendo a comunicare a questo ente, all’ARPA Lazio Frosinone il completamento dei lavori". Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
con il primo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 59/2005 e degli artt. 1, 3, 14, 14 ter e 14 quater L. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione. In buona sostanza la ricorrente lamenta la mancata legittimazione del consorzio a partecipare alla conferenza di servizi operando il medesimo nel settore ambientale al pari di qualunque altro soggetto di diritto privato. La censura non può essere accolta in quanto il depuratore in oggetto è stato istituito mediante la legge regionale 40/1986 nell’ambito delle opere necessarie per il risanamento ambientale della valle del fiume Sacco; all’art. 6 la legge regionale ne ha conferito la gestione al consorzio ASI; la L.R. 13/1997 di riordino dei consorzi di sviluppo industriale conferisce, poi, ai suddetti enti i poteri pubblicistici in materia di smaltimento dei reflui industriali e dei relativi servizi; inoltre con "regolamento per l’immissione delle acque metoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti consortili del consorzio ASI" -approvato con delibera ASI 46/1981 ed aggiornato con delibera 427/1996 non impugnato e quindi definitivoè stato stabilito che tutte le industrie insediate nella zona devono provvedere a convogliare gli scarichi industriali verso il collettore fognante consortile e, dunque, nel caso in esame verso il predetto depuratore. Alla luce di tali presupposti, il consorzio ASI è stato legittimamente chiamato dalla provincia a partecipare alla conferenza di servizi per il rilascio dell’AIA ex art. 5 D.Lgs. 59/2005 ed ha espresso il proprio parere nei sensi poi recepiti dall’ente provinciale.
Lamenta poi ricorrente che la decisione adottata dalla conferenza di servizi sia stata presa in violazione dell’art. 14 ter L. 241/1990 in quanto si doveva considerare acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. Anche questa censura va disattesa in quanto il Consorzio ASI ha partecipato con un proprio delegato alla seduta del 4 settembre 2009 ed ha poi tempestivamente e preventivamente inviato il proprio parere prot. 3783 del 22 settembre 2009 prima della seduta conclusiva del 29 ottobre 2009. A fronte di ciò, ricevuto il verbale della conferenza, il consorzio ha tempestivamente richiesto l’integrazione dello stesso mediante la nota prot. 4285 del 29 ottobre 2009 inviata tutti partecipanti, ivi inclusa la C. e la provincia di Frosinone ha prontamente ottemperato alla correzione della eccepita imprecisione limitandosi a trascrivere l’intero dispositivo del parere consortile. Il verbale così rettificato è stato quindi inviato, con nota prot. 113012 del 12 novembre 2009 a tutti partecipanti.
Con il secondo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 59/2005 e degli artt. 1, 3, 14, 14 ter e 14 quater L. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo della mancanza, carenza, insufficienza, perplessità, contraddittorietà della motivazione; violazione del principio di illogicità e congruità. Il ricorrente contesta, in buona sostanza, il provvedimento nel merito, sostenendo che l’allaccio richiesto sarebbe una mera facoltà e non un obbligo per la C. s.p.a e che, comunque, comporterebbe una illegittima duplicazione della funzione di depurazione già eseguita mediante l’impianto di trattamento interno. A riguardo va chiarito che l’AIA comporta ex lege (D.lgs. 59/2005) il superamento di tutte le autorizzazioni settoriali in precedenza rilasciate dai vari enti ed autorità. Peraltro l’allaccio al collettore fognante consortile è un preciso obbligo derivante per la C. spa sia dalla legge, nazionale e locale come più sopra visto, che dal regolamento consortile citato. Si legge infatti nell’art. 2 del regolamento che " le acque reflue di servizio, di processo e meteoriche inquinate devono essere immesse nella fogna consortile, che il convoglio nell’impianto di depurazione, in un solo punto di immissione…". Inoltre, parimenti infondata è la tesi del ricorrente circa l’inutilità di fatto dell’allaccio alla rete consortile ovvero della duplicazione degli oneri per la ricorrente. Infatti i reflui di produzione della C. s.p.a. non possono essere direttamente smaltiti nel collettore consortile perché aventi parametri chimicofisici superiori a quelli di ricevibilità previsti dalla tabella S e, dunque, necessitanti di un pretrattamento. Tale pretrattamento è realizzato nel caso proprio dal depuratore interno che, dunque, mantiene la sua utilità ed, anzi, appare una infrastruttura interna necessaria per l’effettivo smaltimento dei reflui prodotti e da scaricare nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia. Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore
Santino Scudeller, Consigliere

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