T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 52

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Svolgimento del processo

Con il decreto qui impugnato il prefetto di Frosinone vietava al ricorrente la detenzione di qualsivoglia tipo di arma in quanto dall’istruttoria espletata risultava che il ricorrente era di "mediocre condotta morale e civile ed in pubblico non gode di buona reputazione", oltre a figurare " agli atti precedenti penali in ordine ai reati di lesioni volontarie, minaccia grave, porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, porto illegale di fucile da caccia ed omessa custodia di animali". Con ordinanza cautelare 469/2006 veniva respinta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di adeguata motivazione nonché violazione di legge 241/1990 artt. 3, 7 e 8 e violazione del principio di trasparenza; violazione dell’art. 1, 5 e 39 TULPS. Le censure sono infondate. Infatti a prescindere dalle condanne penali e dai procedimenti penali che possono o meno colpire l’interessato, il provvedimento si fonda legittimamente su un’istruttoria dalla quale emerge una condotta non specchiata, come invece è necessario per colui che possa essere abilitato alla detenzione di armi da fuoco. Essendo, peraltro, il provvedimento in materia di autorizzazione alla detenzione di armi ampiamente discrezionale, esso può essere sindacato nel merito da parte di questo giudice amministrativo soltanto ove palesemente illogico, elemento non ricorrente nella fattispecie in esame. Nessuna violazione della L. 241/1990 è ravvisabile in quanto trattasi di un provvedimento necessario stante la pluralità di condotte offensive per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica poste in essere dal ricorrente che, ancorché non punite in sede penale, denotano comunque una personalità moralmente non attendibile e che, pertanto, hanno condotto l’amministrazione ad un atteggiamento legittimamente prudenziale. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

Santino Scudeller, Consigliere

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