T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 51 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 7.4.1998, tempestivamente depositato, il sig. D.D. ha impugnato l’ordinanza n. 33 del 3 febbraio 1998 adottata dall’Assessore all’urbanistica del Comune di xxx, con la quale gli è stato ingiunto di provvedere: "alla rimozione ad horas di tutte quelle opere realizzate abusivamente che ostacolano i lavori sulla parte di argine sx, con comminatoria che in caso di inadempienza gli stessi saranno rimossi a cura del Consorzio di Bonifica".
A sostegno del prodotto ricorso l’interessato deduce: 1) carenza di motivazione, oltre che vizio di eccesso di potere per sviamento; 2) eccesso di potere, violazione di legge, non essendo state determinate le opere da rimuovere.
Con ordinanza n. 277/98 emessa nella camera di consiglio del 22.5.1998, il collegio respingeva la proposta domanda incidentale di sospensione.
Alla pubblica udienza del 18.11.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame si assume l’ illegittimità dell’atto impugnato per asserita indeterminatezza delle opere abusive che sarebbero d’ostacolo alla realizzazione dei lavori di bonifica da parte del Consorzio.
Ad avviso del ricorrente l’estrema indeterminatezza dell’atto non permetterebbe di individuare l’oggetto cui lo stesso si riferirebbe, conferendo al Consorzio di Bonifica un potere – in caso di inottemperanza – di rimozione indiscriminato delle opere stesse.
Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.
Nella fattispecie in esame, non appare congruamente assolto l’onere motivazionale, dalla lettura del provvedimento impugnato emergendo chiaramente come l’amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente all’asserita natura abusiva delle opere realizzate, senza però individuarle.
In definitiva, è illegittimo il provvedimento impugnato che afferma genericamente l’abusività di "tutte" le opere per essere le stesse state realizzate senza titolo abilitativo.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

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