Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-08-2012, n. 14533

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’xxx chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della "xxx spa" per il pagamento dei contributi relativi al lavoro giornalistico svolto da A.E., relativi al periodo giugno 1990 settembre 1992, che l’azienda aveva versato all’INPS, ma che l’xxx assumeva gli spettassero a causa del provvedimento del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, di iscrizione della A. con efficacia retroattiva tale da ricomprendere il periodo su indicato.
La società propose ricorso in opposizione, che venne accolta dal Tribunale di Roma.
L’xxx propose appello, rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 26 ottobre 2007.
L’xxx ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.
La xxx spa si difende con controricorso ed ha depositato una memoria.
L’INPS non ha svolto attività difensiva, ma ha discusso la controversia.
Con il primo motivo l’Istituto denunzia violazione di legge assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’iscrizione con efficacia retroattiva da parte del Consiglio dell’ordine della Lombardia abbia determinato la competenza dell’xxx a gestire, in forma sostitutiva, la tutela previdenziale obbligatoria.
Con il secondo motivo censura l’affermazione della Corte d’appello per la quale l’assunto del ricorrente circa la natura e i caratteri del lavoro giornalistico svolto dalla A. non avrebbe trovato "una convalida giudiziaria sul piano probatorio e documentativo".
Il primo motivo è infondato alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte in materia, che possono essere riassunti come segue.
In base alla L. n. 69 del 1963, art. 45, l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (ex plurimis: Cass. 227608/2006).
L’attività svolta in assenza di iscrizione è attuazione di un contratto nullo (ex plurimis: Cass. 13 778/2001).
In applicazione dell’art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell’oggetto) non esclude però il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale per le prestazioni eseguite (ex plurimis: Cass. 7020/2000).
L’obbligo di iscrizione all’xxx presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante, sia regolarmente iscritto all’Albo ed abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica (L. n. 1564 del l951; L. n. 69 del 1963; L. n. 67 del 1987; L. n. 274 del 1991).
Il lavoro eventualmente svolto nel periodo precedente alla iscrizione all’Albo non comporta l’iscrizione all’xxx, ma il pagamento dei contributi agli ordinari enti previdenziali.
L’eventuale iscrizione con provvedimento retroattivo non modifica tale stato di cose: non elimina, per il periodo in cui è stata disposta, la mancanza del requisito dell’iscrizione e, di conseguenza, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l’iscrizione all’xxx continua a non sussistere (Cass. 16383/2008; Cass. 21112/2009; e, da ultimo, Cass. 11 febbraio 2011, n. 3385).
A maggior ragione, l’obbligo di iscrizione non sussiste se l’attività svolta non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista (ancora Cass. 3385/2011).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente i contributi sono stati versati all’INPS e non sussiste un diritto dell’xxx a percepire contributi per il rapporto intercorso tra la società intimata e la A. nel periodo 1990-1992.
Il primo motivo di ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato. Il secondo motivo rimane assorbito.
Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio. Le spese dell’INPS, che si è limitato a partecipare alla discussione devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’xxx alla rifusione alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 Euro, nonchè 4.000,00 Euro per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Compensa le spese dell’INPS. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012

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