Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-05-2013, n. 22935

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il decreto sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento instaurato a carico di F. A. e M.P. in relazione al reato di cui all’art. 368 cod. pen. in danno di C.A..

Rilevava il Giudice come l’istanza del rappresentante della pubblica accusa fosse condivisibile e non si prospettasse l’utilità di ulteriori indagini.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il C., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Massimo Fumo, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 127 cod. proc. pen., lamentando la nullità del provvedimento gravata in quanto emesso de plano pur in presenza di un atto di opposizione tempestivamente presentato.

3. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

Rappresenta un pacifico principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 40601 del 30/09/2008, P.O. in proc. Berdini e altro, Rv. 241322; Sez. 4, n. 35183 del 01/07/2003, De Tommasi, Rv.

226311; Sez. 6, n. 1801/03 del 04/12/2002, Umbrello, Rv. 223282).

Nel caso di specie si è, dunque, verificata una nullità in quanto il Giudice per le preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto il 06/08/2012 l’archiviazione de plano del procedimento, senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, omettendo del tutto di considerare l’atto di opposizione che la persona offesa C. aveva presentato il 14/05/2012 avverso la richiesta di archiviazione del P.M., allo stesso C. notificata il 08/05/2012.

5. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore prosieguo, dovendo il Giudice fissare udienza in camera di consiglio ovvero, comunque, esaminare l’atto di opposizione e decidere sulla sua ammissibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013

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